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Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente.
TITOLO I - Natura e scopi dell’Organizzazione.
Art. 1)
Il C.I.G. è un’organizzazione di donne e uomini
che si impegnano per l’affermazione e la tutela dei
diritti civili delle persone omosessuali e, in particolare,
per il diritto all’identità personale.
Art. 2)
La realizzazione della persona omosessuale è individuata
nella lotta ai pregiudizi ed al razzismo sotto ogni forma,
nell’aggregazione e nell'organizzazione delle e degli
omosessuali, nella realizzazione e lo sviluppo dei servizi
e delle iniziative volte a rispondere ai bisogni delle e degli
omosessuali, nella lotta per il riconoscimento legale delle
convivenze tra omosessuali, nell’intervento nel campo
della cultura e dell’informazione, nel dialogo e confronto
con istituzioni, partiti e sindacato, nell’alleanza
con altri movimenti che condividano gli obbiettivi ed i principi
del C.I.G.
Art. 3)
Il C.I.G. è un’organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (Onlus). Il C.I.G. favorisce la socializzazione
e l'aggregazione della comunità gay e difende il diritto
alla salute fisica e psicologica delle persone omosessuali.
A questo scopo il C.I.G. promuove il raggiungimento di un'identità
omosessuale positiva e il diritto alla visibilità.
In particolare il C.I.G. è impegnato nella campagna
di prevenzione e informazione contro le malattie a trasmissione
sessuale (tra cui l’AIDS) attraverso la promozione di
iniziative atte a raggiungere lo scopo. Il C. I. G. tutela
il lavoro e la presenza delle persone affette da HIV a tutti
i livelli dell’organizzazione.
Il C.I.G. promuove la cultura omosessuale attraverso l'organizzazione
di eventi e attraverso la gestione di un patrimonio archivistico
e librario.
Tali iniziative si svolgeranno sia all'interno della sede
dell'Organizzazione sia all'esterno.
Il C.I.G. non può svolgere attività diverse
da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 4)
Il C.I.G. è un’organizzazione democratica, pacifista,
ecologista, non violenta, antirazzista, antitotalitaria e
libertaria.
TITOLO II - Partecipazione, democrazia, tesseramento.
Art. 5)
Il C.I.G. è affiliato all'Arci Gay nazionale.
Art. 6)
Il C.I.G. è una organizzazione democratica sia per
ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti,
sia per quanto riguarda la loro elezione, sia per come è
organizzata la vita interna. Le cariche associative sono elettive
e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni
degli aderenti.
Art. 7)
Possono aderire al C.I.G. di Milano in qualità di soci
le persone che si riconoscono nelle finalità dell’Organizzazione.
L’adesione, che non può essere temporanea, comporta
l’accettazione del presente Statuto, del Regolamento
interno e l’adozione della tessera sociale. La qualifica
di socio decade il 31 dicembre dell’anno in corso. La
violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento
interno può essere motivo di esclusione del socio.
TITOLO III - Diritti e doveri dei soci.
Art. 8)
I soci dell’Organizzazione hanno diritto a:
partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività
promosse dall’Organizzazione, ivi comprese le attività
di servizio;
promuovere e organizzare attività corrispondenti ai
principi e alle finalità dell’Organizzazione;
eleggere gli organi direttivi ed ad essere eletti negli stessi;
appellarsi per ogni questione agli organi di garanzia previsti
dal presente Statuto.
Tutti i soci sono tenuti a:
osservare lo Statuto e ogni altro regolamento emanato dagli
organi direttivi;
far conoscere e affermare gli scopi dell’Organizzazione
e a contribuire a definire e realizzare i programmi;
risolvere eventuali controversie nell’ambito degli organi
previsti dallo Statuto.
I soci a cui sono stati attribuiti incarichi di responsabilità,
eccettuati quelli statutari, possono essere fatti decadere
da parte del Direttivo, nel caso in cui si assentino almeno
tre volte senza preavviso.
Art. 9)
Il socio del C.I.G. condivide pienamente diritti e doveri
del socio dell’Arci Gay e, più in generale, dell’Arci.
Partecipa, secondo le modalità previste dallo Statuto,
alla vita democratica dell’Arci Gay e dell’Arci,
a livello nazionale e locale.
Art. 10)
L’Organizzazione garantisce il massimo apporto dei soci
alla formazione della propria linea politica, dei programmi,
delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione
delle stesse. Per questo in ogni sede deve essere garantita
piena libertà di espressione sulle questioni all’ordine
del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee,
garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni
ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione,
anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata
la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità
delle informazioni è garantita all’interno dei
locali dell’Organizzazione.
Art. 11)
Le decisioni degli organi vengono prese di norma mediante
votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora
lo richieda 1/4 dei presenti.
Le elezioni del direttivo, o dei singoli suoi membri, avvengono
sempre a scrutinio segreto.
TITOLO IV - Struttura organizzativa.
Art. 12)
Sono organi dirigenti dell’Organizzazione:
Assemblea ordinaria;
Assemblea straordinaria;
Consiglio direttivo.
Art. 13)
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno
ed è il massimo organo deliberante dell’Organizzazione.
All’Assemblea ordinaria partecipano con diritto di voto
i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e, al massimo, a
una delega. L’Assemblea ordinaria è valida in
prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e
in seconda convocazione (minimo a distanza di un’ora)
con i soci presenti.
Art. 14)
L’Assemblea ordinaria può essere convocata dall’Assemblea
straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno i 3/4 dei
partecipanti effettivi.
Art. 15)
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
discutere, definire e approvare il progetto associativo;
approvare le proposte di modifica dello Statuto;
eleggere e revocare (in toto o persona per persona) il Consiglio
direttivo e il Collegio dei sindaci revisori, nonché
di eleggere il Collegio dei Probi Viri;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31
marzo di ogni anno.
Art. 16)
L’Assemblea straordinaria si compone di tutti i soci
del C.I.G. ed è valida in prima convocazione con la
maggioranza assoluta di essi e in seconda convocazione (minimo
a distanza di un’ora) con quelli presenti. Ogni socio
ha diritto ad un voto e a una delega.
Art. 17)
L’Assemblea straordinaria nel rispetto delle indicazioni
dell’Assemblea ordinaria può:
convocare l’Assemblea ordinaria stabilendone le norme
di gestione;
deliberare sull’adesione agli organismi e istituzioni,
pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su
problemi generali e designare i propri rappresentanti
negli stessi;
revocare la qualifica di socio per i motivi di cui agli art.
6 e 7;
riconoscere i Gruppi di lavoro;
definire e approvare nelle linee generali i progetti utili
al C.I.G. nel rispetto delle finalità associative.
convocare i portavoce dei gruppi perché relazionino
sulle attività svolte e da svolgere.
L’Assemblea straordinaria si riunisce almeno ogni tre
mesi o quando ne viene fatta richiesta da almeno 5 soci.
Art. 18)
Il/la Presidente rappresenta l’unità dell’Organizzazione.
Il/la Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale
del C.I.G. ne assicura il regolare funzionamento.
Il/la Presidente convoca le Assemblee e il Direttivo; presiede
il Direttivo.
Art. 19)
Il/la Vicepresidente, oltre a collaborare con il/la Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni, lo/la sostituisce
a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 20)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea
ordinaria e si compone di 5 membri: Presidente, Vicepresidente,
Tesoriere e due consiglieri.
Viene convocato e presieduto dal Presidente ed è valido
alla presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo:
garantisce l’attuazione delle decisioni delle Assemblee;
promuove e coordina iniziative o progetti, nel rispetto dello
spirito dello Statuto e di quanto deliberato dalle Assemblee,
che risultino utili o necessari all'immagine e all’efficienza
del C.I.G.;
coordina i programmi di attività sociale previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dalle Assemblee;
compila i progetti per l’impiego del residuo del bilancio
da sottoporre alla Assemblea;
garantisce il coordinamento tra i Gruppi di lavoro e ne può
convocare i portavoce;
nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo
può avvalersi di responsabili di Commissioni di
lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo;
inibisce, motivando all’Assemblea, la partecipazione
di soci ritenuti non idonei alle attività dell'Organizzazione.
definisce i rapporti con i gruppi esterni.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione con i limiti
di spesa previsti dal Regolamento interno di cui rende conto
all’Assemblea e limitatamente ai progetti approvati
dall’Assemblea stessa.
Art. 20 bis)
Il Consiglio direttivo ha mandato annuale.
Nel caso uno o più consiglieri del Direttivo si dimettano,
il restante Consiglio direttivo è autorizzato a convocare
un’Assemblea Ordinaria secondo le norme previste dallo
Statuto e dal Regolamento Interno per reintegrare i membri
dimissionari.
TITOLO V - Finanziamento, amministrazione, patrimonio.
Art. 21)
Le entrate del C.I.G., ai vari livelli, sono costituite dalle
quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati
cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo
provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto
dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento,
dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese,
purché non in contrasto con la normativa vigente e
finalizzate prioritariamente all’attuazione delle finalità
proprie dell’Organizzazione.
Art. 22)
Il bilancio dell’Organizzazione è redatto dal
Tesoriere, annualmente, ed è formulato autonomamente,
tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obbiettivi,
delle priorità formulate dall’Assemblea straordinaria.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in
alcun modo essere distribuiti fra i soci. Il C.I.G. nel corso
della sua attività può devolvere fondi ad altri
enti culturali o associazioni di volontariato purché
Onlus o comunque non a scopo di lucro e che si trovino nelle
condizioni citate all’art. 28 del presente statuto.
Art. 23)
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi
motivo, i soci recedenti non hanno diritto a pretendere quota
alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle
quote associative versate.
TITOLO VI - Organi di garanzia
Art. 24)
Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dall’Assemblea
ordinaria ed è composto da tre membri che durano in
carica tre anni. I tre sindaci revisori nominano fra loro
il\la Presidente del collegio. L'appartenenza al Collegio
dei Sindaci Revisori non è compatibile con altre cariche
associative
Art. 25)
Il Collegio dei Sindaci revisori è tenuto a controllare
l’amministrazione della Organizzazione, la corrispondenza
del bilancio alle strutture contabili. Esso si riunisce annualmente
per controllare il bilancio consuntivo e per presentare all’Assemblea
la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo.
Art. 26)
il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea
ordinaria, con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti
ed è composto da tre membri che durano in carica tre
anni. I Probi Viri nominano fra loro il/la Presidente del
collegio. L'appartenenza al Collegio dei Probi viri non è
compatibile con altre cariche associative.
E' compito del Collegio dei Provi Viri dirimere le controversie
sorte tra i soci.
Il Collegio dei Probi Viri dirime le controversie con decisione
inappellabile qualora queste riguardino la violazione dello
Stauto o del Regolamento.
Il Collegio dei Probi Viri si limita ad esprimere il proprio
parere all'Assemblea, che può decidere l'espulsione
del socio, qualora dette controversie riguardino quei comportamenti
dei soci rivolti ad intralciare o danneggiare l'Organizzazione.
Il Collegio dei probi Viri agisce a richiesta di uno o più
soci o autonomamente qualora debba semplicemente esprime un
parere.
Le decisioni del Collegio dei Probi Viri sono valide quando
siano presenti tutti i componenti dello stesso.
TITOLO VII - Norme finali.
Art. 27)
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate
solo dall’Assemblea ordinaria.
Art. 28)
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni
dello Statuto Nazionale dell’Arci Gay e, per quanto
non previsto da quest’ultimo, le disposizioni contenute
nel codice civile.
Art. 29)
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato
dall’Assemblea ordinaria con i 3/4 dei presenti, tale
scioglimento dovrà essere confermato da una seconda
Assemblea ordinaria convocata entro quindici giorni, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alle devoluzione del patrimonio
sociale, fermo restando che, non avendo scopo di lucro, la
devoluzione del patrimonio sociale non potrà essere
disposta se non a favore di Enti culturali o assistenziali
o benefici o Onlus impegnati per il diritto dei/delle omosessuali,
anch’essi senza finalità di lucro.
Ciò in Milano, lì 28 gennajo 2000.
Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi
dell’art. 8 comma 1 della legge 266 del 11 08 1991
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