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cronologico
STATUTI PRECEDENTI
 
STATUTO
18 febbraio 2002 - 11 marzo 2004
NORME per la presentazione delle mozioni di modifica allo Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 Maggio 2002
PROPOSTE del Direttivo di modifica dello Statuto
del CIRCOLO CULTURALE ARCIGAY MILANO
"CENTRO DI INIZIATIVA GAY" - 17 febbraio 2002
STATUTO
28 gennaio 2000 - 17 febbraio 2002

 

 

 

 

 

 

Statuto del 
CIRCOLO CULTURALE ARCIGAY MILANO 
"CENTRO DI INIZIATIVA GAY"
(di seguito denominato C.I.G.) 

votato ed approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta,
 secondo le norme previste dai precedenti regolamenti, 
il giorno 6 maggio 1997 e modificato il giorno 28 gennajo 2000.

 

Statuto valido dal
28 gennaio 2000 al 17 febbraio 2002

 

 

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente.

TITOLO I - Natura e scopi dell’Organizzazione.
Art. 1)
Il C.I.G. è un’organizzazione di donne e uomini che si impegnano per l’affermazione e la tutela dei diritti civili delle persone omosessuali e, in particolare, per il diritto all’identità personale.
Art. 2)
La realizzazione della persona omosessuale è individuata nella lotta ai pregiudizi ed al razzismo sotto ogni forma, nell’aggregazione e nell'organizzazione delle e degli omosessuali, nella realizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle iniziative volte a rispondere ai bisogni delle e degli omosessuali, nella lotta per il riconoscimento legale delle convivenze tra omosessuali, nell’intervento nel campo della cultura e dell’informazione, nel dialogo e confronto con istituzioni, partiti e sindacato, nell’alleanza con altri movimenti che condividano gli obbiettivi ed i principi del C.I.G.
Art. 3)
Il C.I.G. è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Il C.I.G. favorisce la socializzazione e l'aggregazione della comunità gay e difende il diritto alla salute fisica e psicologica delle persone omosessuali. A questo scopo il C.I.G. promuove il raggiungimento di un'identità omosessuale positiva e il diritto alla visibilità. In particolare il C.I.G. è impegnato nella campagna di prevenzione e informazione contro le malattie a trasmissione sessuale (tra cui l’AIDS) attraverso la promozione di iniziative atte a raggiungere lo scopo. Il C. I. G. tutela il lavoro e la presenza delle persone affette da HIV a tutti i livelli dell’organizzazione.
Il C.I.G. promuove la cultura omosessuale attraverso l'organizzazione di eventi e attraverso la gestione di un patrimonio archivistico e librario. 
Tali iniziative si svolgeranno sia all'interno della sede dell'Organizzazione sia all'esterno.
Il C.I.G. non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4)
Il C.I.G. è un’organizzazione democratica, pacifista, ecologista, non violenta, antirazzista, antitotalitaria e libertaria.
 
TITOLO II - Partecipazione, democrazia, tesseramento.
Art. 5)
Il C.I.G. è affiliato all'Arci Gay nazionale.
Art. 6)
Il C.I.G. è una organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione, sia per come è organizzata la vita interna. Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.
Art. 7)
Possono aderire al C.I.G. di Milano in qualità di soci le persone che si riconoscono nelle finalità dell’Organizzazione. L’adesione, che non può essere temporanea, comporta l’accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno e l’adozione della tessera sociale. La qualifica di socio decade il 31 dicembre dell’anno in corso. La violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno può essere motivo di esclusione del socio.
 
TITOLO III - Diritti e doveri dei soci.
Art. 8)
I soci dell’Organizzazione hanno diritto a:
partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Organizzazione, ivi comprese le attività di servizio;
promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’Organizzazione;
eleggere gli organi direttivi ed ad essere eletti negli stessi;
appellarsi per ogni questione agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto.
Tutti i soci sono tenuti a:
osservare lo Statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
far conoscere e affermare gli scopi dell’Organizzazione e a contribuire a definire e realizzare i programmi;
risolvere eventuali controversie nell’ambito degli organi previsti dallo Statuto.

I soci a cui sono stati attribuiti incarichi di responsabilità, eccettuati quelli statutari, possono essere fatti decadere da parte del Direttivo, nel caso in cui si assentino almeno tre volte senza preavviso.
Art. 9)
Il socio del C.I.G. condivide pienamente diritti e doveri del socio dell’Arci Gay e, più in generale, dell’Arci. Partecipa, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla vita democratica dell’Arci Gay e dell’Arci, a livello nazionale e locale.
Art. 10)
L’Organizzazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo in ogni sede deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni all’ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita all’interno dei locali dell’Organizzazione.
Art. 11)
Le decisioni degli organi vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/4 dei presenti.
Le elezioni del direttivo, o dei singoli suoi membri, avvengono sempre a scrutinio segreto.
 
TITOLO IV - Struttura organizzativa.
Art. 12)
Sono organi dirigenti dell’Organizzazione:
Assemblea ordinaria;
Assemblea straordinaria;
Consiglio direttivo.
Art. 13)
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno ed è il massimo organo deliberante dell’Organizzazione. All’Assemblea ordinaria partecipano con diritto di voto i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e, al massimo, a una delega. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione (minimo a distanza di un’ora) con i soci presenti.
Art. 14)
L’Assemblea ordinaria può essere convocata dall’Assemblea straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno i 3/4 dei partecipanti effettivi.
Art. 15)
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
discutere, definire e approvare il progetto associativo;
approvare le proposte di modifica dello Statuto;
eleggere e revocare (in toto o persona per persona) il Consiglio direttivo e il Collegio dei sindaci revisori, nonché di eleggere il Collegio dei Probi Viri;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 16)
L’Assemblea straordinaria si compone di tutti i soci del C.I.G. ed è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta di essi e in seconda convocazione (minimo a distanza di un’ora) con quelli presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e a una delega.
Art. 17)
L’Assemblea straordinaria nel rispetto delle indicazioni dell’Assemblea ordinaria può:
convocare l’Assemblea ordinaria stabilendone le norme di gestione;
deliberare sull’adesione agli organismi e istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e designare i propri rappresentanti negli stessi;
revocare la qualifica di socio per i motivi di cui agli art. 6 e 7;
riconoscere i Gruppi di lavoro;
definire e approvare nelle linee generali i progetti utili al C.I.G. nel rispetto delle finalità associative.
convocare i portavoce dei gruppi perché relazionino sulle attività svolte e da svolgere.
L’Assemblea straordinaria si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne viene fatta richiesta da almeno 5 soci.
Art. 18)
Il/la Presidente rappresenta l’unità dell’Organizzazione. Il/la Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale del C.I.G. ne assicura il regolare funzionamento.
Il/la Presidente convoca le Assemblee e il Direttivo; presiede il Direttivo.
Art. 19)
Il/la Vicepresidente, oltre a collaborare con il/la Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, lo/la sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 20)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria e si compone di 5 membri: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e due consiglieri.
Viene convocato e presieduto dal Presidente ed è valido alla presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo:
garantisce l’attuazione delle decisioni delle Assemblee;
promuove e coordina iniziative o progetti, nel rispetto dello spirito dello Statuto e di quanto deliberato dalle Assemblee, che risultino utili o necessari all'immagine e all’efficienza del C.I.G.;
coordina i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalle Assemblee;
compila i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre alla Assemblea;
garantisce il coordinamento tra i Gruppi di lavoro e ne può convocare i portavoce;
nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
inibisce, motivando all’Assemblea, la partecipazione di soci ritenuti non idonei alle attività dell'Organizzazione.
definisce i rapporti con i gruppi esterni.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con i limiti di spesa previsti dal Regolamento interno di cui rende conto all’Assemblea e limitatamente ai progetti approvati dall’Assemblea stessa.
Art. 20 bis)
Il Consiglio direttivo ha mandato annuale.
Nel caso uno o più consiglieri del Direttivo si dimettano, il restante Consiglio direttivo è autorizzato a convocare un’Assemblea Ordinaria secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno per reintegrare i membri dimissionari.
 
TITOLO V - Finanziamento, amministrazione, patrimonio.
Art. 21)
Le entrate del C.I.G., ai vari livelli, sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Organizzazione.
Art. 22)
Il bilancio dell’Organizzazione è redatto dal Tesoriere, annualmente, ed è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obbiettivi, delle priorità formulate dall’Assemblea straordinaria.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci. Il C.I.G. nel corso della sua attività può devolvere fondi ad altri enti culturali o associazioni di volontariato purché Onlus o comunque non a scopo di lucro e che si trovino nelle condizioni citate all’art. 28 del presente statuto.
Art. 23)
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

TITOLO VI - Organi di garanzia
Art. 24)
Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni. I tre sindaci revisori nominano fra loro il\la Presidente del collegio. L'appartenenza al Collegio dei Sindaci Revisori non è compatibile con altre cariche associative
Art. 25)
Il Collegio dei Sindaci revisori è tenuto a controllare l’amministrazione della Organizzazione, la corrispondenza del bilancio alle strutture contabili. Esso si riunisce annualmente per controllare il bilancio consuntivo e per presentare all’Assemblea la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo.
Art. 26)
il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea ordinaria, con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni. I Probi Viri nominano fra loro il/la Presidente del collegio. L'appartenenza al Collegio dei Probi viri non è compatibile con altre cariche associative.
E' compito del Collegio dei Provi Viri dirimere le controversie sorte tra i soci.
Il Collegio dei Probi Viri dirime le controversie con decisione inappellabile qualora queste riguardino la violazione dello Stauto o del Regolamento.
Il Collegio dei Probi Viri si limita ad esprimere il proprio parere all'Assemblea, che può decidere l'espulsione del socio, qualora dette controversie riguardino quei comportamenti dei soci rivolti ad intralciare o danneggiare l'Organizzazione.
Il Collegio dei probi Viri agisce a richiesta di uno o più soci o autonomamente qualora debba semplicemente esprime un parere.
Le decisioni del Collegio dei Probi Viri sono valide quando siano presenti tutti i componenti dello stesso.
 
TITOLO VII - Norme finali.
Art. 27)
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall’Assemblea ordinaria.
Art. 28)
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale dell’Arci Gay e, per quanto non previsto da quest’ultimo, le disposizioni contenute nel codice civile.
Art. 29)
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea ordinaria con i 3/4 dei presenti, tale scioglimento dovrà essere confermato da una seconda Assemblea ordinaria convocata entro quindici giorni, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzione del patrimonio sociale, fermo restando che, non avendo scopo di lucro, la devoluzione del patrimonio sociale non potrà essere disposta se non a favore di Enti culturali o assistenziali o benefici o Onlus impegnati per il diritto dei/delle omosessuali, anch’essi senza finalità di lucro.
Ciò in Milano, lì 28 gennajo 2000.
 
Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge 266 del 11 08 1991

 


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