STATUTO del CIRCOLO CULTURALE ARCIGAY MILANO
"CENTRO DI INIZIATIVA GAY"
(di seguito denominato C.I.G.)
Proposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria
del 17/02/2002
TITOLO I - Natura e scopi dell’Organizzazione
Art. 1)
Il C.I.G. è un’organizzazione unitaria, democratica,
pacifista, ecologista, non violenta, antirazzista, antitotalitaria
e libertaria costituita da donne e uomini che si impegnano
per l’affermazione e la tutela dei diritti civili di
persone che subiscano discriminazioni a causa del proprio
orientamento sessuale o identità di genere e, in particolare,
per il diritto a un sereno sviluppo dell’identità
personale e a una vita piena e soddisfacente.
Art. 2)
La modalità di realizzazione dei fini statutari è
individuata nelle forme di lotta non violenta ai pregiudizi,
alle discriminazioni ed al razzismo sotto ogni forma ed in
ogni contesto, nel sostegno, organizzazione, promozione e
gestione di servizi e iniziative volte al soddisfacimento
dei bisogni delle persone GLT, nella lotta non violenta per
il riconoscimento legale delle unioni fra persone dello stesso
sesso e comunque perché ogni cittadino goda di eguali
diritti indipendentemente dall’orientamento sessuale
e dall’identità di genere, in interventi nel
campo della cultura e dell’informazione, nel dialogo,
confronto collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici
e privati, partiti, sindacati, associazioni, movimenti e gruppi,
per la diffusione di una cultura di rispetto delle differenze,
anche attraverso alleanze con altre organizzazioni che condividano
gli obbiettivi e i principi del C.I.G..
Art. 3)
Il C.I.G. è un’organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (Onlus). Il C.I.G. favorisce la socializzazione,
la comunicazione e l'aggregazione all’interno della
comunità GLT e tra questa ed il resto della popolazione
e difende il diritto alla salute fisica e psicologica delle
persone omosessuali, transessuali e transgender. A questo
scopo il C.I.G. sostiene le persone omosessuali nello sviluppo
di una identità sessuale positiva e promuove il diritto
alla visibilità. In particolare il C.I.G. si impegna
nella campagna di prevenzione e informazione contro le malattie
a trasmissione sessuale (tra cui l’AIDS) attraverso
la promozione e l’organizzazione di iniziative e attività
atte a raggiungere tale scopo.
Il C.I.G. promuove la cultura GLT attraverso l'organizzazione
di eventi e attraverso la gestione di un patrimonio archivistico
e librario.
Tali iniziative si svolgono sia all'interno della sede dell'Organizzazione
sia all'esterno.
Il C.I.G. non può svolgere o promuovere attività
diverse da quelle indicate nello Statuto, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO II - Partecipazione, democrazia, tesseramento
Art. 4)
Il C.I.G. è affiliato all'Arcigay nazionale.
Art. 5)
Il C.I.G. è una organizzazione democratica sia per
ciò che attiene al funzionamento degli organi statutari,
sia per quanto riguarda l’elezione degli organi dirigenti
e di controllo, sia per l’organizzazione delle attività
interne. Le cariche statutarie sono elettive e gratuite, così
come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.
Art. 6)
Possono aderire al C.I.G. di Milano in qualità di soci
le persone che si riconoscono nelle finalità e nello
spirito dell’Organizzazione. L’adesione, che non
può essere temporanea, comporta l’accettazione
del presente Statuto, del Regolamento interno, l’adozione
della tessera sociale ed il versamento della quota associativa.
La qualifica di socio decade un anno solare dopo la data di
iscrizione o di rinnovo. La violazione delle norme del presente
Statuto o del Regolamento interno può essere motivo
di sospensione e/o espulsione del socio nei modi indicati
dal successivo art.11.
TITOLO III - Diritti e doveri dei soci
Art. 7)
I soci dell’Organizzazione hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste dallo Statuto,
dal Regolamento interno o da quanto deliberato dall’Assemblea,
a tutte le attività promosse dall’Organizzazione,
ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere e organizzare attività corrispondenti
ai principi alle norme e alle finalità dell’Organizzazione,
in accordo con il Consiglio Direttivo;
c) eleggere gli organi direttivi ed ad essere eletti negli
stessi;
d) contribuire alla definizione dei programmi generali e alle
linee guida dell’Associazione nell’ambito delle
Assemblee ordinarie;
e) appellarsi per ogni questione inerente la vita dell’Associazione
agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto, il Regolamento e ogni altra norma
emanata dall’Assemblea;
b) adoperarsi per il corretto funzionamento dell’organizzazione
con l’impegno richiesto dal rispetto dovuto a tutti
i soci;
c) rispettare il prestigio e la credibilità dell’Associazione
e dei suoi membri, nonché la struttura organizzativa,
evitando atti od omissioni che possano nuocere all’Associazione
o a suoi membri;
d) risolvere eventuali controversie sorte all’interno
dell’Associazione esclusivamente nell’ambito dell’Associazione
stessa, attraverso gli organi previsti dallo Statuto.
Art. 8)
Il socio del C.I.G. condivide pienamente anche diritti e doveri
del socio dell’Arcigay e, più in generale, dell’Arci.
Partecipa, secondo le modalità previste dagli Statuti
delle rispettive Associazioni, alla vita democratica dell’Arcigay
e dell’Arci, a livello nazionale e locale.
Art. 9)
L’Organizzazione garantisce il massimo apporto dei soci
sia all’elaborazione della propria linea politica, e
dei programmi dell’Associazione, definiti nell’ambito
delle Assemblee ordinarie. Garantisce altresì la verifica
dell’attuazione delle stesse nel corso delle Assemblee
ordinarie e straordinarie. Per questo in ogni sede deve essere
garantita piena libertà di espressione sulle questioni
all’ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto
delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche,
delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata
la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni
prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
La pubblicità delle informazioni è garantita
in appositi spazi preposti all’interno dei locali dell’Organizzazione
nei tempi e modi definiti dal Regolamento o da altre norme
deliberate dall’Assemblea.
Art. 10)
I soci cui siano stati attribuiti incarichi di responsabilità,
di organizzazione o di coordinamento, ad eccezione delle cariche
elette dall’Assemblea, possono essere fatti decadere
dall’incarico da parte del Direttivo, con decisione
deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel
caso in cui siano assenti per tre o più volte anche
non consecutive senza giustificato motivo oppure quattro volte
consecutivamente anche se motivate, in momenti in cui la loro
presenza sia dovuta a norma dello Statuto, del Regolamento
o di altre norme deliberate dall’Assemblea, o nel caso
in cui non svolgano con continuità e con l’impegno
necessario gli incarichi a loro affidati.
Art. 11)
Ogni qual volta un socio si renda responsabile di atti od
omissioni che provochino danni, morali o materiali all’Associazione
o a suoi membri, o che non rispettino le norme sancite dallo
Statuto, dal Regolamento o deliberate dall’Assemblea,
potrà essere sospeso per non più di trenta giorni
mediante delibera motivata e approvata del Consiglio Direttivo
e/o radiati dall’Assemblea con delibera motivata e approvata
da almeno i 2/3 dei presenti. Tali decisioni potranno essere
appellate mediante gli organi definiti dal presente Statuto.
Art. 12)
Le decisioni degli organi vengono prese di norma mediante
votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora
lo richieda 1/4 dei presenti.
Le elezioni e la sfiducia del direttivo, o dei singoli suoi
membri, avvengono sempre a scrutinio segreto.
TITOLO IV - Struttura organizzativa
Art. 13)
Gli organi decisionali e dirigenti dell’Organizzazione
sono:
a) L’ Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo composto da:
- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Tesoriere;
- da zero a due Consiglieri;
Gli organi di garanzia dell’Organizzazione sono:
a) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
b) Il Collegio dei Probi Viri;
Gli organi di sviluppo delle attività sono:
a) I Gruppi di lavoro;
b) Le Commissioni;
Art. 14)
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante
dell’Organizzazione. Essa è composta da tutti
i soci regolarmente iscritti nei Libri Sociali ed in regola
con il versamento delle quote associative. Essa viene convocata
dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno in sessione
ordinaria ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta
nei modi e nei tempi specificati ai successivi artt. 15, 17
e 18. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, da trascriversi
entro 30 giorni dalla data dell’adunanza sull’apposito
Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione
e dal segretario che lo ha redatto. Copia del verbale dovrà
essere esposta nei locali dell’Organizzazione per almeno
30 giorni.
Art. 15)
Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad
un voto e, al massimo, ad una delega.
Le deleghe devono riportare il nome, cognome e numero di tessera
associativa del delegante e del delegato e la data dell’Assemblea
a cui fanno riferimento. Il delegato potrà essere scelto
esclusivamente tra i soci con diritto di voto.
L’Assemblea si tiene nei locali sede dell’Organizzazione
a meno che problemi organizzativi o logistici non impongano
diversamente.
La comunicazione della convocazione, viene effettuata mediante
apposizione di avviso in posizione visibile all’interno
della sede sociale e deve contenere la data, l’ora,
la sede e l’ordine del giorno posto in discussione.
È altresì auspicato, se le risorse economiche,
umane e di tempo lo consentano che tale convocazione sia comunicata
ai soci nei modi da loro indicati al momento dell’iscrizione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con
la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione,
dopo almeno un’ora, con i soci presenti.
Art. 16)
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata con
un preavviso di almeno 30 giorni dalla data dell’adunanza,
dal Presidente, che ne fissa anche l’Ordine del Giorno.
In caso non sia disposta la convocazione entro i termini prescritti
ogni socio può sollecitarla, nell’ordine, al
Presidente stesso, al Vicepresidente o a qualsiasi altro membro
del Consiglio Direttivo che dovrà attivarsi per predisporla
entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. In caso sia
impossibile contattare i membri del Consiglio Direttivo o
la convocazione richiesta non sia annunciata entro i termini,
il socio richiedente potrà attivarsi autonomamente
e convocare l’Assemblea coi metodi stabiliti dal precedente
art. 15 con un preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 17)
Le attribuzioni dell’Assemblea ordinaria, in aggiunta
a quanto elencato per l’Assemblea straordinaria nel
successivo art. 18, sono:
a) discutere, definire e approvare il progetto associativo
e le linee guida dell’Organizzazione;
b) approvare le proposte di modifica dello Statuto in unica
sessione;
c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci
Revisori e il Collegio dei Probi Viri;
d) approvare il bilancio consuntivo ;
e) fissare l’ammontare delle quote associative annuali.
Art. 18)
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente
quando lo ritenga necessario oppure quando gli venga richiesto
da almeno due membri del Consiglio Direttivo oppure da cinque
soci. I richiedenti indicheranno chiaramente gli argomenti
posti in discussione da inserire nell’Ordine del Giorno.
Il Presidente, entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta
dovrà convocare l’adunanza, con un preavviso
di almeno 7 giorni dalla data prevista, redigendo l’Ordine
del Giorno che dovrà contenere gli argomenti di discussione
richiesti. In caso il Presidente non disponga la convocazione
entro i termini prescritti i soci richiedenti potranno attivarsi
autonomamente e convocare l’Assemblea coi metodi stabiliti
dal precedente art. 15 con un preavviso di almeno 7 giorni.
Art. 19)
Le attribuzioni dell’Assemblea in seduta straordinaria,
nel rispetto dei programmi e delle linee guida definite dall’Assemblea
in seduta ordinaria sono:
a) ratificare l’adesione a organismi e istituzioni,
pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi
inerenti i fini statutari nonché le modalità
di collaborazione; designare i propri rappresentanti negli
stessi;
b) revocare la qualifica di socio per i motivi e con i metodi
di cui agli artt. 6 e 11;
c) deliberare sulle proposte di istituzione e di scioglimento
dei Gruppi di lavoro, del loro progetto istitutivo e dello
sviluppo delle attività;
d) revocare (in toto o persona per persona) il mandato ai
membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e
del Collegio dei Probi Viri;
e) procedere alle elezioni suppletive dei membri del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi
Viri;
f) deliberare su progetti e capitoli di spesa non previsti
dal budget preventivo approvato nell’Assemblea Ordinaria
e che abbiano carattere d’urgenza;
g) delibera sulla proposta di scioglimento dell’Associazione;
h) Approva il budget preventivo.
i) approvare le proposte di modifica dello Statuto, nel qual
caso la votazione dovrà essere ripetuta in due Assemblee
consecutive a distanza, l’una dall’altra, di non
meno di 15 e non più di 30 giorni.
Art. 20)
Il Consiglio Direttivo si compone di minimo 3 e massimo 5
membri: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e due Consiglieri
e dura in carica due anni e comunque fino all’elezione
del successivo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo nell’espletamento del suo mandato:
a) garantisce l’attuazione delle decisioni delle Assemblee
ed il rispetto dello Statuto. Sulla base delle indicazioni
derivanti dallo Statuto redige un Regolamento interno per
l’attuazione delle norme Statutarie nonché disciplinare
le attività del C.I.G. e successivamente ne cura il
rispetto; Il Regolamento dovrà essere sottoposto all’esame
del Collegio dei probi Viri perché ne attesti la concordanza
con lo Statuto;
b) promuove, coordina e dispone attività, iniziative
o progetti, nel rispetto dello spirito dello Statuto, secondo
i metodi stabiliti dal regolamento e di quanto deliberato
dalle Assemblee, che risultino utili o necessari alle finalità
statutarie, alla salvaguardia dell'immagine e dell’efficienza
dell’Associazione;
c) coordina i programmi di attività sociale previsti
dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalle Assemblee;
d) provvede alle esigenze della sede e delle proprietà
mobili e immobili del C.I.G. e ne garantisce la funzionalità
ed efficienza;
e) garantisce il coordinamento tra i Gruppi di lavoro e ne
può convocarne i portavoce;
f) sospende, con giustificato motivo e per non più
di 30 giorni, la partecipazione ad alcune o a tutte le attività
a soci ritenuti causa di intralci o impedimenti nel regolare
procedere della vita dell'Organizzazione;
g) propone la radiazione di soci per i motivi e con i metodi
di cui agli artt. 6 e 11;
h) definisce i rapporti con i gruppi esterni da proporre alla
ratifica dell’Assemblea;
i) cura l’immagine dell’Associazione ed i rapporti
con l’esterno;
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo
può avvalersi di Commissioni da esso nominate e che
devono riferire e rispondere del proprio operato al Direttivo
stesso. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con
le modalità previste dal Regolamento e con i limiti
di spesa indicati dal budget preventivo approvato dall’Assemblea
ordinaria o da capitoli di spesa approvati in successive Assemblee.
Art. 21)
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti con voto segreto
dall’Assemblea in sessione ordinaria tra i soci effettivi
che si siano candidati. Nel caso in cui ad una carica sia
presente un’unica candidatura la maggioranza richiesta
per l’elezione è della metà più
uno dei presenti. In caso di decadenza o dimissioni del Vicepresidente
o del Tesoriere il Presidente convocherà, entro trenta
giorni e con un preavviso di almeno 15 giorni una Assemblea
in sessione straordinaria che procederà all’elezione
di un sostituto il cui mandato si concluderà contemporaneamente
al mandato del Presidente. Con la medesima procedura e durata
dovrà essere sostituito un Consigliere decaduto o dimissionario.
Nel caso in cui la decadenza o le dimissioni riguardassero
il Presidente decadrà l’intero Consiglio Direttivo
ed il Presidente dovrà convocare una Assemblea straordinaria,
entro trenta giorni e con un preavviso di almeno 15 giorni
per procedere alle elezioni suppletive. Il mandato del Consiglio
Direttivo suppletivo decadrà in corrispondenza della
successiva Assemblea ordinaria e l’Assemblea potrà
delegare il Consiglio Direttivo suppletivo anche solo per
l’ordinaria amministrazione. Nel caso in cui, in concomitanza
dell’elezione del Consiglio Direttivo e dei sostituti,
non sia possibile procedere all’elezione almeno delle
cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, dovrà
essere indetta con la massima pubblicità possibile
una nuova Assemblea a distanza di quindici giorni per procedere
alle elezioni. La stessa cosa dovrà essere ripetuta
per un massimo di tre volte oltre la prima, nella terza delle
quali sarà sufficiente qualsiasi maggioranza. Se anche
quest’ultima votazione non desse risultati positivi
verranno attivate le procedure di scioglimento dell’Associazione
senza la necessita di preventiva delibera da parte dell’Assemblea.
L’Assemblea può procedere in qualsiasi momento
anche alla sfiducia di membri del Consiglio Direttivo mediante
delibera motivata, approvata a maggioranza e comunque con
un numero di voti superiore a quello raccolto in fase di elezione.
Art. 22)
Il/la Presidente rappresenta l’unità dell’Organizzazione.
Il/la Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale
del C.I.G. ne assicura il regolare funzionamento. Il Presidente
potrà, in caso di necessità e urgenza, attribuirsi
provvisoriamente le prerogative del Consiglio Direttivo, nel
qual caso dovrà ottenere la ratifica del suo operato
durante la prima successiva riunione del Consiglio. Il/la
Presidente convoca le Assemblee e il Direttivo; presiede il
Direttivo.
Art. 23)
Il/la Vicepresidente, sostituisce a tutti gli effetti ed in
tutti i compiti il Presidente in caso di sua assenza prolungata
o grave impedimento.
Art. 24)
Il/La Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità
dell’Organizzazione, effettuare i pagamenti e procedere
agli incassi dei proventi, tenere la casa e intrattenere i
rapporti con le Banche. In collaborazione con il Presidente
redige il bilancio trimestrale del C.I.G. da esporre nei locali
dell’Associazione e il Bilancio consuntivo e il budget
preventivo annuali da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo, all’esame del Collegio dei Sindaci
Revisori e all’Approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Il potere di firma presso gli Istituti di credito è
di competenza del Presidente e del Tesoriere congiuntamente.
Nel caso il Presidente e il Tesoriere lo ritenessero opportuno
potranno disporre che il potere di firma possa essere disgiunto,
mantenendone comunque in solido la responsabilità.
La tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate
a nome del C.I.G. a meno che norme legislative non impongano
diversamente.
Art. 25)
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando
lo ritenga necessario e dallo stesso presieduto. Il Presidente
è obbligato a convocare il Consiglio Direttivo quando
gli venga richiesto da almeno due dei membri che lo compongono
e che gli indicheranno chiaramente gli argomenti da porre
in discussione. In questo caso la convocazione dovrà
essere prevista entro 7 giorni dalla data della richiesta.
Se entro tale termine il Presidente non procedesse alla convocazione,
i richiedenti potranno procedere autonomamente con i tempi
ed i metodi di seguito descritti. Le convocazioni devono essere
comunicate con almeno 24 ore di anticipo mediante apposizione
di avviso in posizione visibile all’interno della sede
sociale nonché con qualsiasi mezzo il convocante ritenga
opportuno al fine di poter dimostrare che tutti i membri del
Consiglio Direttivo siano venuti a conoscenza della convocazione.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza
dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza
semplice dei presenti, in caso di parità il Presidente
ha facoltà dirimente. Tutti i soci possono assistere
alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà
di parola. In caso il Presidente o almeno due componenti del
Consiglio lo ritenessero necessario la facoltà di parola
potrà essere concessa ad alcuni o tutti i presenti.
In altro caso, se il Presidente o almeno due componenti del
Consiglio lo ritenessero opportuno, con motivazione comunicata
a margine della convocazione, potrà essere deciso di
tenere la riunione a porte chiuse o con la limitazione di
accesso a solo determinate persone. È altresì
facoltà del Presidente allontanare dalla riunione i
soci che provochino disturbo o intralcio ai lavori del Consiglio.
È auspicabile che i portavoce dei Gruppi di lavoro
e delle Commissioni presenzino alle riunioni del Consiglio
e comunque, almeno una volta ogni tre mesi il Presidente fisserà
una riunione in cui saranno convocati tutti i portavoce dei
Gruppi e delle Commissioni. Di ogni riunione deve essere redatto
verbale, da trascriversi entro trenta giorni sull’apposito
Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione
e dal segretario che lo ha redatto. Copia dello stesso dovrà
essere esposto in apposito spazio nei locali dell’Organizzazione
per non meno di trenta giorni.
Art. 26)
I Gruppi di Lavoro e le Commissioni sono la base operativa
del C.I.G.
I Gruppi si compongono di soci che si riuniscono e si organizzano
autonomamente sulla base di un progetto comune che deve essere
illustrato e approvato dell’Assemblea, come devono essere
illustrate e approvate le eventuali successive variazioni
nonché valutate le attività svolte. Le finalità
e le attività dei Gruppi non possono travalicare i
fini ed i limiti indicati e le modalità illustrate
dallo Statuto e dal Regolamento. Le attività dei Gruppi
dovranno essere concordate con il Consiglio Direttivo, in
particolare quelle caratterizzate da una esposizione verso
l’esterno dell’Organizzazione. I Gruppi e le commissioni
non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente
alla tesoreria del C.I.G. sia per ciò che riguarda
gli introiti che le spese. I Gruppi devono designare democraticamente
un loro componente come portavoce nei riguardi dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo e più in generale dell’Associazione.
Altrettanto democraticamente il gruppo potrà sostituire
il portavoce.
Il Portavoce, in caso di assenza, dovrà indicare un
sostituto.
Le Commissioni sono organi ausiliari del Consiglio Direttivo
che ne delinea di volta in volta la composizione, le finalità
e le modalità di sviluppo dell’attività.
Sono responsabili verso il Consiglio Direttivo e a questi
riferiscono.
TITOLO V – Finanziamento, amministrazione, patrimonio
Art. 27)
Le entrate del C.I.G., ai vari livelli, sono costituite dalle
quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati
cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo
provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto
dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento,
dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese,
purché non in contrasto con la normativa vigente e
finalizzate prioritariamente all’attuazione delle finalità
proprie dell’Organizzazione.
Art. 28)
Il bilancio consuntivo dell’Organizzazione è
redatto alla fine di ogni anno dal Tesoriere in collaborazione
con il Presidente sulla base della documentazione e delle
risultanze delle scritture contabili. Deve essere compilato
sulla base del corrispondente budget preventivo e sottoposto
all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori all’approvazione
dell’Assemblea ordinaria. Eventuali avanzi di gestione
dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e
non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci.
Il C.I.G. nel corso della sua attività può devolvere
fondi ad Enti o Associazioni culturali, assistenziali o benefici
senza finalità di lucro, nonché Onlus, che siano
impegnati nell’ambito della difesa dei diritto delle
persone o al servizio della comunità GLT. Sulla base
delle risorse e delle spese previste, entro il 31 marzo di
ogni anno dovrà essere redatto il budget preventivo
da presentarsi all’approvazione dell’Assemblea.
Il budget dovrà essere redatto in forma analitica.
Art. 29)
L’ammontare della quota associativa può essere
differenziato in base alla qualifica del socio o ai servizio
richiesti dallo stesso e viene definito o modificato dall’Assemblea
su suggerimento del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento
del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci recedenti
non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio
sociale, né la restituzione delle quote associative
versate.
TITOLO VI - Organi di garanzia
Art. 30)
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre
membri che vengono eletti dall’Assemblea ordinaria e
che durano in carica tre anni. La prima convocazione del Collegio
è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo
l’elezione del Collegio per una data tra i sette e i
venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione,
i componenti del Collegio nominano fra loro il/la Presidente.
Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente
del Collegio quando lo ritenga necessario oppure quando gli
venga richiesto da almeno un membro del Collegio, nel qual
caso dovrà fissare la data di riunione entro i successivi
15 giorni. Le relazioni del Collegio dei Sindaci devono essere
sottoscritte da tutti i componenti dello stesso, i quali potranno
chiedere siano apposte note aggiuntive sottoscritte singolarmente.
Alle riunioni del Collegio in cui è previsto l’esame
di documentazioni contabili dovrà essere invitato il
Tesoriere o, in caso di impossibilità, il Presidente
dell’Organizzazione. Detta convocazione potrà
essere effettuata dal Presidente del Collegio anche in altri
casi, quando lo ritenga necessario. L'appartenenza al Collegio
dei Sindaci Revisori non è compatibile con altre cariche
statutarie. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più
membri il Presidente del C.I.G. dovrà indire entro
30 giorni una Assemblea per eleggere il o i sostituti il cui
mandato decadrà in corrispondenza del decadere del
mandato del Collegio in carica. Nel caso di impossibilità
di elezione del Collegio l’Assemblea potrà deliberare
a maggioranza che il controllo e la relazione vengano delegate
ad un professionista esterno.
Art. 31)
Il Collegio dei Sindaci Revisori è delegato dall’Assemblea
al controllo della rispondenza del bilancio consuntivo alle
scritture contabili, alla documentazione comprovante i movimenti
economici e a quanto indicato dallo Statuto e dal Regolamento
nonché al rispetto di quanto definito dall’Assemblea
mediante l’approvazione del corrispondente budget preventivo.
A seguito di ciò redige una relazione da allegare al
Bilancio consuntivo presentato all’Assemblea ordinaria
che riferisca sull’autenticità e la correttezza
delle scritture contabili. Ai membri del Collegio è
garantito l’accesso a qualsiasi documento contabile,
amministrativo e finanziario alla presenza del Tesoriere o,
in sua assenza, al Presidente dell’Organizzazione, e
rispondono all’Assemblea per quanto dichiarato nella
relazione di accompagnamento al bilancio.
Art. 32)
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri
che vengono eletti dall'Assemblea ordinaria, con una maggioranza
di almeno 2/3 dei presenti e durano in carica tre anni. La
prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente
del C.I.G. subito dopo l’elezione del Collegio per una
data tra i sette e i venti giorni successivi. Alla prima riunione
i Probi Viri nominano fra loro il/la Presidente del collegio.
L'appartenenza al Collegio dei Probi viri non è compatibile
con altre cariche statutarie. È compito del Collegio
dei Provi Viri dirimere le controversie sorte tra soci e tra
soci e organi del C.I.G. per ciò che concerne la vita
dell’Organizzazione e l’interpretazione dello
Statuto e del Regolamento. Le decisioni del Collegio sono
inappellabili. Il Collegio dei Probi Viri agisce dietro richiesta
del o degli interessati che deve pervenire al Presidente del
Collegio. Al Collegio può essere anche richiesto preventivamente
di emettere pareri non vincolanti su argomenti generali e
non riferiti a casi specifici. Il responso deve essere comunicato
entro e non oltre i trenta giorni dalla richiesta, pena la
decadenza del Collegio. Le decisioni del Collegio dei Probi
Viri devono essere deliberate alla presenza di tutti i componenti
dello stesso. Le riunioni del Collegio si tengono a porte
chiuse e vengono convocate dal Presidente del Collegio con
invito personale agli altri componenti da far pervenire con
un preavviso di almeno 7 giorni. Il Collegio ha l’obbligo
di convocare gli interessati per ascoltarne le ragioni prima
di deliberare e le delibere devono essere motivate. In caso
non sia possibile l’elezione del Collegio dei Probi
Viri, le istanze potranno essere presentate dagli interessati
al Presidente dell’Associazione al fine da essere inserite
tra i punti all’Ordine del Giorno della prima Assemblea
successiva. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più
membri il Presidente del C.I.G. dovrà indire entro
30 giorni una Assemblea per eleggere il o i sostituti il cui
mandato decadrà in corrispondenza del decadere del
mandato del Collegio in carica.
TITOLO VII - Norme finali e transitorie
Art. 33)
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte da
qualsiasi socio e devono essere apportate dall’Assemblea
ordinaria o da due Assemblee straordinarie consecutive a distanza,
l’una dall’altra, di non meno di 15 e non più
di 30 giorni
Art. 34)
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni
dello Statuto Nazionale dell’Arcigay e, per quanto non
previsto da quest’ultimo, le disposizioni contenute
nel codice civile.
Art. 35)
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato
dall’Assemblea ordinaria con i 3/4 dei presenti, tale
scioglimento dovrà essere confermato da una seconda
Assemblea ordinaria convocata non prima dei 10 e non oltre
i successivi quindici giorni. Lo scioglimento dell’Organizzazione
potrà avvenire anche a seguito di quanto riportato
all’articolo 21. L’Assemblea provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alle devoluzione del patrimonio sociale, fermo restando
che, non avendo scopo di lucro, la devoluzione del patrimonio
sociale dovrà essere disposta esclusivamente a favore
di Enti o Associazioni culturali, assistenziali o benefici
senza finalità di lucro, nonché Onlus, che siano
impegnati nell’ambito della difesa dei diritto persone
o al servizio della comunità GLT.
Art. 36)
Tutte le norme contenute nel Regolamento vigente alla data
di approvazione del presente Statuto e non conformi con lo
stesso sono abrogate, Entro 45 giorni dall’approvazione
il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla stesura
del nuovo Regolamento.
Ciò in Milano, lì 17 febbraio 2002.
Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi
dell’art. 8 comma 1 della legge 266 del 11.08.1991
Milano, 16 febbraio 2002
In data odierna si è riunito il Collegio dei Probiviri
alle ore 15,15.
All’unanimità si è eletto al suo interno
come Presidente Deborah Lambillotte.
Dopo aver preso visione della proposta di modifica dello Statuto
dell’ Associazione, siamo giunti all’unanimità
alle seguenti conclusioni:
Dopo un’ attenta lettura e un confronto con l’odierno
Statuto, sono state eliminate le incompatibilità inerenti
le rispettive competenze degli organi.
Abbiamo quindi constatato la conformità della proposta
di modifica con lo spirito e con le finalità istituzionali
dell’ Organizzazione.
Si rimanda alla valutazione dell’ Assemblea o ad una
successiva normazione mediante Regolamento, soprattutto per
ciò che gli articoli 11 e 26, che debbono a nostro
parere essere maggiormente dettagliati.
Si suggerisce, onde evitare incompatibilità della presente
modifica statutaria con l’ Atto costitutivo dell’
Associazione stessa, il deposito presso l’Ufficio Registri,
una volta approvato dell’ Assemblea.
Il Collegio chiude la seduta alle ore 19,55.
I sottoscritti
Deborah Lambillotte
Stefano Oldani
Walter Pigino
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