HOME CIRCOLO GRUPPI PRIDE GAP ATTIVITÀ ALBUM UTILITÀ DOSSIER STAMPA LINK
associazione com.ti cig com.ti arcigay verbali cig statuti precedenti
       

ASSOCIAZIONE
"Circolo Culturale Centro d'Iniziativa Gay di Milano"

 

CHI SIAMO - Una breve presentazione del Centro e delle sue finalità

DOVE SIAMO - Ubicazione della sede, breve descrizione, mezzi pubblici per raggiungerci
ATTO COSTITUTIVO - In data 3 marzo 1984 viene registrata con atto pubblico a Milano la costituzione della nostra associazione.
STATUTO - Testo dell'ultimo statuto dell'associazione regolarmente approvato
REGOLAMENTO - Ultimo testo approvato del regolamento che definisce la normativa interna dell'associazione.
TESSERAMENTO - Una scelta importante per te stesso e per sostenere e migliorare l'associazione.
PRESIDENTE - Una breve biografia del presidente in carica dell'associazione
ORGANIGRAMMA E CONTATTI - Le principali responsabilità interne all'associazione e come contattarle
BILANCIO economico e delle attività 2002 approvato dall'assemblea ordinaria del 23 marzo 2002
STORIA - Una breve storia della nostra associazione dalla sua nascita ad oggi

 

 

 

 

 

 

STATUTO
del
CIRCOLO CULTURALE ARCIGAY MILANO
"CENTRO DI INIZIATIVA GAY"

(di seguito denominato C.I.G.)

 

 

Votato ed approvato dall’Assemblea Ordinaria il giorno 22 ottobre 2004

 

TITOLO I - Natura e scopi dell’Organizzazione

 

Art. 1)

Il C.I.G. è un’organizzazione laica e democratica costituita da persone che si impegnano per l’affermazione e la tutela dei diritti civili di chi subisca discriminazioni a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere e, in particolare, per il diritto a un sereno sviluppo dell’identità personale e a una vita piena e soddisfacente.

 

Art. 2)

La modalità di realizzazione dei fini statutari è individuata nelle forme di lotta non violenta ai pregiudizi, alle discriminazioni ed al razzismo sotto ogni forma ed in ogni contesto, nel sostegno, organizzazione, promozione e gestione di servizi e iniziative volte al soddisfacimento dei bisogni delle persone GLT, nella lotta non violenta per il riconoscimento legale delle unioni fra persone dello stesso sesso e comunque perché ogni cittadino goda di eguali diritti indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in interventi nel campo della cultura e dell’informazione, nel dialogo, confronto collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, partiti, sindacati, associazioni, movimenti e gruppi, per la diffusione di una cultura di rispetto delle differenze, anche attraverso alleanze con altre organizzazioni che condividano gli obbiettivi e i principi del C.I.G..

 

Art. 3)

Il C.I.G. è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Il C.I.G. favorisce la socializzazione, la comunicazione e l'aggregazione all’interno della comunità GLT e tra questa ed il resto della popolazione e difende il diritto alla salute fisica e psicologica delle persone omosessuali, transessuali e transgender. A questo scopo il C.I.G. sostiene le persone omosessuali nello sviluppo di una identità sessuale positiva e promuove il diritto alla visibilità. In particolare il C.I.G. si impegna nella campagna di prevenzione e informazione contro le malattie a trasmissione sessuale (tra cui l’AIDS) attraverso la promozione e l’organizzazione di iniziative e attività atte a raggiungere tale scopo.

Il C.I.G. promuove la cultura GLT attraverso l'organizzazione di eventi e attraverso la gestione di un patrimonio archivistico e librario.

Tali iniziative si svolgono sia all'interno della sede dell'Organizzazione sia all'esterno.

Il C.I.G. non può svolgere o promuovere attività diverse da quelle indicate nello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 4)

Il C.I.G. sceglie quale proprio simbolo e marchio l'immagine sotto riprodotta nella versione completa e nella versione priva di scritte.

 

 

TITOLO II - Partecipazione, democrazia, tesseramento

 

Art. 5)

Il C.I.G. è affiliato all'Arcigay nazionale.

 

Art. 6)

Il C.I.G. è una organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi statutari, sia per quanto riguarda l’elezione degli organi dirigenti e di controllo, sia per l’organizzazione delle attività interne. Le cariche elettive sono gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.

 

Art. 7)

Possono aderire al C.I.G. di Milano in qualità di soci le persone che si riconoscono nelle finalità e nello spirito dell’Organizzazione. L’adesione, che non può essere temporanea, comporta l’accettazione del presente Statuto, del regolamento interno, dello statuto nazionale di Arcigay, l’adozione della tessera sociale ed il versamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito a livello nazionale. La qualifica di socio decade un anno dopo la data di iscrizione o di rinnovo. La violazione delle norme del presente Statuto o del regolamento interno può essere motivo di sospensione e/o espulsione del socio nei modi indicati dal successivo Art. 12.

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

 

 TITOLO III - Diritti e doveri dei soci

Art. 8)

I soci dell’Organizzazione hanno diritto a:

  1. partecipare, rispettando le norme previste dallo Statuto, dal regolamento interno o da quanto deliberato dall’Assemblea, a tutte le attività promosse dall’Organizzazione, ivi comprese le attività di servizio;
  2. promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi alle norme e alle finalità dell’Organizzazione, in accordo con il Consiglio Direttivo;
  3. eleggere gli organi direttivi ed ad essere eletti negli stessi;
  4. contribuire alla definizione dei programmi generali e alle linee guida dell’Associazione nell’ambito delle Assemblee ordinarie;
  5. appellarsi per ogni questione inerente la vita dell’Associazione agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto.

Tutti i soci sono tenuti a:

  1. osservare lo Statuto, il regolamento e ogni altra norma emanata dall’Assemblea;
  2. adoperarsi per il corretto funzionamento dell’organizzazione con l’impegno richiesto dal rispetto dovuto a tutti i soci;
  3. rispettare il prestigio e la credibilità dell’Associazione e dei suoi membri, nonché la struttura organizzativa, evitando atti od omissioni che possano nuocere all’Associazione o a suoi membri;
  4. risolvere eventuali controversie sorte all’interno dell’Associazione esclusivamente nell’ambito dell’Associazione stessa, attraverso gli organi previsti dallo Statuto.

 

Art. 9)

Il socio del C.I.G. condivide pienamente anche diritti e doveri del socio dell’Arcigay e, più in generale, dell’Arci. Partecipa, secondo le modalità previste dagli Statuti delle rispettive Associazioni, alla vita democratica dell’Arcigay e dell’Arci, a livello nazionale e locale.

 

Art. 10)

L’Organizzazione garantisce il massimo apporto dei soci sia all’elaborazione della propria linea politica, e dei programmi dell’Associazione, definiti nell’ambito delle Assemblee ordinarie. Garantisce altresì la verifica dell’attuazione delle stesse nel corso delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Per questo in ogni sede deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni all’ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita in appositi spazi preposti all’interno dei locali dell’Organizzazione nei tempi e modi definiti dal regolamento o da altre norme deliberate dall’Assemblea.

 

Art. 11)

I soci cui siano stati attribuiti incarichi di responsabilità, di organizzazione o di coordinamento, ad eccezione delle cariche elette dall’Assemblea, possono essere fatti decadere dall’incarico da parte del Direttivo, con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel caso in cui siano assenti per tre o più volte anche non consecutive senza giustificato motivo oppure quattro volte consecutivamente anche se motivate, in momenti in cui la loro presenza sia dovuta a norma dello Statuto, del regolamento o di altre norme deliberate dall’Assemblea, o nel caso in cui non svolgano con continuità e con l’impegno necessario gli incarichi a loro affidati.

 

Art. 12)

Ogni qual volta un socio si renda responsabile di atti od omissioni che provochino danni, morali o materiali all’Associazione o a suoi membri, o che non rispettino le norme sancite dallo Statuto, dal regolamento o deliberate dall’Assemblea, potrà essere sospeso per non più di trenta giorni mediante delibera motivata e approvata del Consiglio Direttivo e/o radiati dall’Assemblea con delibera motivata e approvata da almeno i 2/3 dei presenti. Tali decisioni potranno essere appellate mediante gli organi definiti dal presente Statuto.

 Art. 13)

Le decisioni degli organi vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/4 dei presenti.

Le elezioni e la sfiducia delle cariche elettive, l'annullamento delle delibere o norme del Consiglio Direttivo e l'annullamento delle decisioni del Collegio dei Probi Viri, avvengono sempre a scrutinio segreto.

 

TITOLO IV - Struttura organizzativa

 Art. 14)

Gli organi decisionali e dirigenti dell’Organizzazione sono:

  • L’ Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo composto da:
    • un Presidente;
    • un Vicepresidente;
    • un Tesoriere;
    • da zero a quattro Consiglieri;

Gli organi di garanzia dell’Organizzazione sono:

  • Il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • Il Collegio dei Probi Viri;

Gli organi di sviluppo delle attività sono:

  • I Gruppi di lavoro;
  • Le Commissioni;

 

Art. 15)

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Organizzazione. Essa è composta da tutti i soci. Essa viene convocata dal Presidente e si deve svolgere nel mese di ottobre di ogni anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta nei modi e nei tempi specificati ai successivi artt. 16, 18 e 19. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, da trascriversi entro 30 giorni dalla data dell’adunanza sull’apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario che lo ha redatto. Copia del verbale dovrà essere esposta nei locali dell’Organizzazione per almeno 30 giorni.

 

Art. 16)

Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto e, al massimo, ad una delega.

Le deleghe devono riportare il nome, cognome e numero di tessera associativa del delegante e del delegato e la data dell’Assemblea a cui fanno riferimento. Il delegato potrà essere scelto esclusivamente tra i soci con diritto di voto.

L’Assemblea si tiene nei locali sede dell’Organizzazione a meno che problemi organizzativi o logistici non impongano diversamente.

La comunicazione della convocazione, viene effettuata mediante apposizione di avviso in posizione visibile all’interno della sede sociale e deve contenere la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno posto in discussione. È altresì auspicato, se le risorse economiche, umane e di tempo lo consentano che tale convocazione sia comunicata ai soci nei modi da loro indicati al momento dell’iscrizione.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, con i soci presenti.

 

Art. 17)

L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data dell’adunanza, dal Presidente, che ne fissa anche l’Ordine del Giorno. In caso non sia disposta la convocazione entro i termini prescritti ogni socio può sollecitarla, nell’ordine, al Presidente stesso, al Vicepresidente o a qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo che dovrà attivarsi per predisporla entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. In caso sia impossibile contattare i membri del Consiglio Direttivo o la convocazione richiesta non sia annunciata entro i termini, il socio richiedente potrà attivarsi autonomamente e convocare l’Assemblea coi metodi stabiliti dal precedente Art. 16 con un preavviso di almeno 30 giorni.

 

Art. 18)

Le attribuzioni dell’Assemblea ordinaria, in aggiunta a quanto elencato per l’Assemblea straordinaria nel successivo Art. 19, sono:

  • discutere, definire e approvare il progetto associativo e le linee guida dell’Organizzazione;
  • approvare le proposte di modifica dello Statuto in unica sessione nelle modalità stabilite dall'Art 37;
  • eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probi Viri;
  • approvare il bilancio consuntivo e il budget preventivo

 

Art. 19)

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando lo ritenga necessario oppure quando gli venga richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo oppure da cinque soci. I richiedenti indicheranno chiaramente gli argomenti posti in discussione da inserire nell’Ordine del Giorno. Il Presidente, entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta dovrà convocare l’adunanza, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data prevista, redigendo l’Ordine del Giorno che dovrà contenere almeno gli argomenti di discussione richiesti. In caso il Presidente non disponga la convocazione entro i termini prescritti i soci richiedenti potranno attivarsi autonomamente e convocare l’Assemblea coi metodi stabiliti dal precedente Art. 16 con un preavviso di almeno 7 giorni.

 

Art. 20)

Le attribuzioni dell’Assemblea in seduta straordinaria, nel rispetto dei programmi e delle linee guida definite dall’Assemblea in seduta ordinaria sono:

  • ratificare l’adesione a organismi e istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi inerenti i fini statutari nonché le modalità di collaborazione; designare i propri rappresentanti negli stessi;
  • revocare la qualifica di socio per i motivi e con i metodi di cui agli Articoli 7 e 12;
  • deliberare sulle proposte di istituzione e di scioglimento dei Gruppi di lavoro, del loro progetto istitutivo e dello sviluppo delle attività;
  • revocare (in toto o persona per persona) il mandato ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi Viri nelle modalità stabilite dagli Articoli 23, 34 e 36;
  • procedere alle elezioni suppletive dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi Viri; nelle modalità stabilite dagli Articoli 22, 32 e 35;
  • deliberare su progetti e capitoli di spesa non previsti dal budget preventivo approvato nell’Assemblea Ordinaria e che abbiano carattere d’urgenza;
  • deliberare sulla proposta di scioglimento dell’Associazione nelle modalità stabilite dall'Art. 39;
  • approvare le modifiche al budget preventivo.
  • approvare le proposte di modifica dello Statuto nelle modalità stabilite dall'Art. 37;
  • annullare delibere e/o norme del Consiglio Direttivo nelle modalità stabilite dall'Art. 23, e le decisioni del Collegio dei Probi Viri nelle modalità stabilite dall'Art. 36;
  • deliberare, a seguito della proposta del Consiglio Direttivo, in merito all’acquisizione di beni immobili necessari alle attività dell’Associazione o all’alienazione di quelli eventualmente già posseduti.

 

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo si compone di minimo 3 e massimo 7 membri: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e fino a quattro Consiglieri e dura in carica due anni e comunque fino all’elezione del successivo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nell’espletamento del suo mandato:

  • garantisce l’attuazione delle decisioni delle Assemblee ed il rispetto dello Statuto. Sulla base delle indicazioni derivanti dallo Statuto ogni qual volta sia necessario emana, modifica o abroga norme che nel loro insieme costituiscono il regolamento interno per l’attuazione delle norme Statutarie nonché disciplinare le attività del C.I.G. e successivamente ne cura il rispetto;
  • promuove, coordina e dispone attività, iniziative o progetti, nel rispetto dello spirito dello Statuto, secondo i metodi stabiliti dal regolamento e di quanto deliberato dalle Assemblee, che risultino utili o necessari alle finalità statutarie, alla salvaguardia dell'immagine e dell’efficienza dell’Associazione;
  • coordina i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalle Assemblee;
  • gestisce le proprietà mobili e immobili del C.I.G.;
  • promuove il coordinamento tra i Gruppi di lavoro e può convocarne i portavoce;
  • sospende, con giustificato motivo e per non più di 30 giorni, la partecipazione ad alcune o a tutte le attività a soci ritenuti causa di intralci o impedimenti nel regolare procedere della vita dell'Organizzazione nelle modalità stabilite dall'Art. 12;
  • propone la radiazione di soci per i motivi e con i metodi di cui agli Articoli 7 e 12;
  • definisce i rapporti con i gruppi esterni da proporre alla ratifica dell’Assemblea;
  • cura l’immagine dell’Associazione ed i rapporti con l’esterno;
  • propone all’Assemblea l’acquisizione di beni immobili necessari alle attività dell’Associazione o l’alienazione di quelli eventualmente già posseduti.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni da esso nominate e che devono riferire e rispondere del proprio operato al Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con le modalità previste dal regolamento e con i limiti di spesa indicati dal budget preventivo approvato dall’Assemblea ordinaria o da capitoli di spesa approvati in successive Assemblee.

 

Art. 22)

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti con voto segreto dall’Assemblea in sessione ordinaria tra i soci che si siano candidati. Per la carica di Presidente è richiesto il voto favorevole di almeno il 50 percento dei votanti; per le cariche di Vicepresidente e di Tesoriere è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 percento dei votanti. Qualora non si raggiungessero queste percentuali si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Per le cariche di Consigliere è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 percento dei votanti. Per le cariche di Consigliere, ciascun socio potrà votare un candidato se i candidati sono uno o due, due candidati se i candidati sono tre, tre candidati se i candidati sono più di tre. Qualora dopo la votazione restassero libere delle cariche a Consigliere nonostante fossero presenti altri candidati, con il voto favorevole di almeno il 20 percento dei votanti si potrà procedere a una nuova votazione per le sole cariche libere. In caso di decadenza o dimissioni del Vicepresidente o del Tesoriere il Presidente convocherà, entro trenta giorni e con un preavviso di almeno 15 giorni una Assemblea in sessione straordinaria che procederà all’elezione di un sostituto il cui mandato si concluderà contemporaneamente al mandato del Presidente. Con la medesima procedura e durata dovrà essere sostituito un Consigliere decaduto o dimissionario. Nel caso in cui la decadenza o le dimissioni riguardassero il Presidente decadrà l’intero Consiglio Direttivo ed il Presidente dovrà convocare una Assemblea straordinaria, entro trenta giorni e con un preavviso di almeno 15 giorni per procedere alle elezioni suppletive. Il mandato del Consiglio Direttivo suppletivo decadrà in corrispondenza della successiva Assemblea ordinaria e l’Assemblea potrà delegare il Consiglio Direttivo suppletivo anche solo per l’ordinaria amministrazione. Nel caso in cui, in concomitanza dell’elezione del Consiglio Direttivo e dei sostituti, non sia possibile procedere all’elezione almeno delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, dovrà essere indetta con la massima pubblicità possibile una nuova Assemblea entro trenta giorni per procedere alle elezioni. La stessa cosa dovrà essere ripetuta per un massimo di tre volte oltre la prima, nella terza delle quali sarà sufficiente qualsiasi maggioranza. Se anche quest’ultima votazione non desse risultati positivi verranno attivate le procedure di scioglimento dell’Associazione senza la necessità di preventiva delibera da parte dell’Assemblea ma seguendo per le altre procedure quanto specificato dall'Art. 39.

 

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato in toto o parzialmente prima del termine del mandato, con voto a maggioranza di due assemblee da tenersi a distanza, l’una dall’altra, di non meno di 15 e non più di 30 giorni o in un'unica assemblea con la maggioranza assoluta dei soci. Si procederà quindi in una successiva assemblea alle elezioni suppletive secondo le modalità previste dall'Art. 22.

Con le stesse modalità possono essere annullate dall'Assemblea le delibere del Consiglio Direttivo e le norme promulgate dallo stesso.

 

Art. 24)

Il Presidente rappresenta l’unità dell’Organizzazione. Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale del C.I.G. ne assicura il regolare funzionamento. Il Presidente potrà, in caso di necessità e urgenza, attribuirsi provvisoriamente le prerogative del Consiglio Direttivo o dei suoi membri, nel qual caso dovrà informare del suo operato il Consiglio Direttivo durante la prima successiva riunione. Il Presidente convoca le Assemblee e il Direttivo; presiede il Direttivo.

Art. 25)

Il Vicepresidente, sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i compiti il Presidente in caso di sua assenza prolungata o grave impedimento o quando ne riceva delega dal Presidente stesso.

 

Art. 26)

Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’Organizzazione, effettuare i pagamenti e procedere agli incassi dei proventi, tenere la casa e intrattenere i rapporti con le Banche. In collaborazione con il Presidente redige il bilancio trimestrale del C.I.G. da esporre nei locali dell’Associazione e il Bilancio consuntivo e il budget preventivo annuali da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori e all’Approvazione dell’Assemblea ordinaria. Il potere di firma presso gli Istituti di credito è di competenza del Presidente e del Tesoriere congiuntamente. Nel caso il Presidente e il Tesoriere lo ritenessero opportuno potranno disporre che il potere di firma possa essere disgiunto, mantenendone comunque in solido la responsabilità. La tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate a nome del C.I.G. a meno che norme legislative non impongano diversamente.

 

Art. 27)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e dallo stesso presieduto. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio Direttivo quando gli venga richiesto da almeno un terzo dei membri che lo compongono e che gli indicheranno chiaramente gli argomenti da porre in discussione. In questo caso la riunione dovrà essere prevista entro 15 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine il Presidente non procedesse alla convocazione, i richiedenti potranno procedere autonomamente con i tempi ed i metodi di seguito descritti. Le convocazioni devono essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo mediante apposizione di avviso in posizione visibile all’interno della sede sociale nonché con qualsiasi mezzo il convocante ritenga opportuno al fine di poter dimostrare che tutti i membri del Consiglio Direttivo siano venuti a conoscenza della convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il Presidente ha facoltà dirimente. Tutti i soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di parola. In caso il Presidente o almeno un terzo dei componenti del Consiglio lo ritenessero necessario la facoltà di parola potrà essere concessa ad alcuni o tutti i presenti. In altro caso, se il Presidente o almeno un terzo dei componenti del Consiglio lo ritenessero opportuno, con motivazione comunicata a margine della convocazione, potrà essere deciso di tenere la riunione a porte chiuse o con la limitazione di accesso a solo determinate persone. È altresì facoltà del Presidente allontanare dalla riunione i soci che provochino disturbo o intralcio ai lavori del Consiglio. È auspicabile che i portavoce dei Gruppi di lavoro e delle Commissioni presenzino alle riunioni del Consiglio e comunque, almeno una volta ogni tre mesi il Presidente fisserà una riunione in cui saranno convocati tutti i portavoce dei Gruppi e delle Commissioni. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, da trascriversi entro trenta giorni sull’apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario che lo ha redatto. Copia dello stesso dovrà essere esposto in apposito spazio nei locali dell’Organizzazione per non meno di trenta giorni.

 

Art. 28)

I Gruppi di Lavoro e le Commissioni sono la base operativa del C.I.G.

I Gruppi si compongono di soci che si riuniscono e si organizzano autonomamente sulla base di un progetto comune che deve essere illustrato e approvato dall’Assemblea, come devono essere illustrate e approvate le eventuali successive variazioni nonché valutate le attività svolte. Le finalità e le attività dei Gruppi non possono travalicare i fini ed i limiti indicati e le modalità illustrate dallo Statuto e dal regolamento. Le attività dei Gruppi dovranno essere concordate con il Consiglio Direttivo, in particolare quelle caratterizzate da una esposizione verso l’esterno dell’Organizzazione. I Gruppi e le commissioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G. sia per ciò che riguarda gli introiti che le spese. I Gruppi devono designare democraticamente un loro componente come portavoce nei riguardi dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e più in generale dell’Associazione. Altrettanto democraticamente il gruppo potrà sostituire il portavoce.

Il Portavoce, in caso di assenza, dovrà indicare un sostituto.

Le Commissioni sono organi ausiliari del Consiglio Direttivo che ne delinea di volta in volta la composizione, le finalità e le modalità di sviluppo dell’attività. Sono responsabili verso il Consiglio Direttivo e a questi riferiscono.

 

 

TITOLO V – Finanziamento, amministrazione, patrimonio

 

Art. 29)

La gestione contabile del C.I.G. si chiude al 30 settembre di ogni anno.

 

Art. 30)

Le entrate del C.I.G., ai vari livelli, sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Organizzazione.

 

Art. 31)

Il bilancio consuntivo dell’Organizzazione è redatto dal Tesoriere in collaborazione con il Presidente sulla base della documentazione e delle risultanze delle scritture contabili. Deve essere compilato sulla base del corrispondente budget preventivo e sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori all’approvazione dell’Assemblea ordinaria. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci. Il C.I.G. nel corso della sua attività può devolvere fondi ad Enti o Associazioni culturali, assistenziali, benefiche o sportive senza finalità di lucro, nonché a Onlus, che siano impegnate nell’ambito della difesa dei diritti delle persone omosessuali o transessuali o al servizio della comunità GLT. Sulla base delle risorse e delle spese previste, dovrà essere redatto il budget preventivo da presentarsi all’approvazione dell’Assemblea ordinaria. Il budget dovrà essere redatto in forma sintetica per capitoli di spesa.

 

 

TITOLO VI - Organi di garanzia

 

Art. 32)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri che vengono eletti dall’Assemblea ordinaria e che durano in carica tre anni. La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l’elezione del Collegio per una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio quando lo ritenga necessario oppure quando gli venga richiesto da almeno un membro del Collegio, nel qual caso dovrà fissare la data di riunione entro i successivi 15 giorni. Le relazioni del Collegio dei Sindaci devono essere sottoscritte da tutti i componenti dello stesso, i quali potranno chiedere siano apposte note aggiuntive sottoscritte singolarmente. Alle riunioni del Collegio in cui è previsto l’esame di documentazioni contabili dovrà essere invitato il Tesoriere o, in caso di impossibilità, il Presidente dell’Organizzazione. Detta convocazione potrà essere effettuata dal Presidente del Collegio anche in altri casi, quando lo ritenga necessario. L'appartenenza al Collegio dei Sindaci Revisori non è compatibile con altre cariche elettive dell'Associazione. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri il Presidente del C.I.G. dovrà indire entro 30 giorni una Assemblea per eleggere il o i sostituti il cui mandato decadrà in corrispondenza del decadere del mandato del Collegio in carica. Nel caso di impossibilità di elezione del Collegio l’Assemblea potrà deliberare a maggioranza che il controllo e la relazione vengano delegate ad un professionista esterno.

 

Art. 33)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è delegato dall’Assemblea al controllo della rispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili, alla documentazione comprovante i movimenti economici e a quanto indicato dallo Statuto e dal regolamento nonché al rispetto di quanto definito dall’Assemblea mediante l’approvazione del corrispondente budget preventivo. A seguito di ciò redige una relazione da allegare al Bilancio consuntivo presentato all’Assemblea ordinaria che riferisca sull’autenticità e la correttezza delle scritture contabili. Ai membri del Collegio è garantito l’accesso a qualsiasi documento contabile, amministrativo e finanziario alla presenza del Tesoriere o, in sua assenza, del Presidente dell’Organizzazione, e rispondono all’Assemblea per quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento al bilancio.

 

Art. 34)

Il Collegio dei Sindaci Revisori può essere sfiduciato in toto o parzialmente prima del termine del mandato, con voto a maggioranza di due assemblee da tenersi a distanza, l’una dall’altra, di non meno di 15 e non più di 30 giorni o in un'unica assemblea con la maggioranza assoluta dei soci. Si procederà quindi in una successiva assemblea alle elezioni suppletive secondo le modalità previste dall'Art. 32.

 

Art. 35)

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea ordinaria, con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e durano in carica tre anni. La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l’elezione del Collegio per una data tra i sette e i venti giorni successivi. Alla prima riunione i Probi Viri nominano fra loro il Presidente del collegio. L'appartenenza al Collegio dei Probi viri non è compatibile con altre cariche elettive dell'Associazione. È compito del Collegio dei Provi Viri dirimere le controversie sorte tra soci e tra soci e organi del C.I.G. per ciò che concerne la vita dell’Organizzazione e l’interpretazione dello Statuto e del regolamento. Nel caso siano coinvolti nella controversia uno o più componenti del Collegio dei Probi Viri, l'Assemblea eleggerà un numero uguale di sostituti con il solo compito di sostituire gli interessati all'interno del Collegio per la disputa nella quale sono parte in causa. Il Collegio dei Probi Viri agisce dietro richiesta del o degli interessati che deve pervenire al Presidente del Collegio. Al Collegio può essere anche richiesto preventivamente di emettere pareri non vincolanti su argomenti generali e non riferiti a casi specifici. Il responso deve essere comunicato entro e non oltre i trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Collegio. Le decisioni del Collegio dei Probi Viri devono essere deliberate alla presenza di tutti i componenti dello stesso. Le riunioni del Collegio si tengono a porte chiuse e vengono convocate dal Presidente del Collegio con invito personale agli altri componenti da far pervenire con un preavviso di almeno 7 giorni. Il Collegio ha l’obbligo di convocare gli interessati per ascoltarne le ragioni prima di deliberare e le delibere devono essere motivate. In caso non sia possibile l’elezione del Collegio dei Probi Viri, le istanze potranno essere presentate dagli interessati al Presidente dell’Associazione al fine da essere inserite tra i punti all’Ordine del Giorno della prima Assemblea successiva. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri il Presidente del C.I.G. dovrà indire entro 30 giorni una Assemblea per eleggere il o i sostituti il cui mandato decadrà in corrispondenza del decadere del mandato del Collegio in carica.

 

Art. 36)

Il Collegio dei Probi Viri può essere sfiduciato in toto o parzialmente prima del termine del mandato, con voto a maggioranza di due assemblee da tenersi a distanza, l’una dall’altra, di non meno di 15 e non più di 30 giorni o in un'unica assemblea con la maggioranza assoluta dei soci. Si procederà quindi in una successiva assemblea alle elezioni suppletive secondo le modalità previste dall'Art. 35.

Con le stesse modalità possono essere annullate dall'Assemblea le decisioni del Collegio dei Probi Viri.

 

 

TITOLO VII - Norme finali

 

Art. 37)

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte da qualsiasi socio e devono essere dichiarate coerenti con l'intero testo dello Statuto dal Collegio dei Probi Viri, e in seguito approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea ordinaria o da due Assemblee straordinarie consecutive a distanza, l’una dall’altra, di non meno di 15 e non più di 30 giorni

 

Art. 38)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale di Arcigay e, per quanto non previsto da quest’ultimo, le disposizioni contenute nel codice civile.

 

Art. 39)

Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea con i 3/4 dei presenti, tale scioglimento dovrà essere confermato da una seconda Assemblea convocata non prima dei 10 e non oltre i successivi quindici giorni. Lo scioglimento dell’Organizzazione potrà avvenire anche a seguito di quanto riportato all’Art. 22. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, fermo restando che, non avendo scopo di lucro, la devoluzione del patrimonio sociale dovrà essere disposta esclusivamente a favore di Enti o Associazioni culturali, assistenziali o benefici senza finalità di lucro, nonché a Onlus, che siano impegnate nell’ambito della difesa dei diritti delle persone omosessuali o transessuali o al servizio della comunità GLT.

 

Art. 40)

Tutte le norme vigenti alla data di approvazione del presente Statuto e non conformi con lo stesso sono abrogate.

Ciò in Milano, lì 22 ottobre 2004.

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge 266 del 11.08.1991

 

 


NO COPYRIGHT!
E' consentita la riproduzione del materiale originale del sito, purchè ne venga citata la fonte
PER BUGS, SUGGERIMENTI O CORREZIONI SCRIVI AL WEBMASTER