CERCA NELLE NEWS |
|
|
a proud member of:
 |




|
| HOME > STATUTO |
|
Lo statuto nazionale di ARCIGAY
Approvato dall' XI° Congresso nazionale di Bologna il 6 marzo 2005
|
Articolo 1
Arcigay è un'associazione nazionale di promozione sociale con sede legale a Bologna in via Don Minzoni 18, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.
Articolo 2
I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
Articolo 3
Arcigay si impegna in modo specifico a:
- creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;
- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
- costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
- promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’associazione;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del movimento delle donne;
- promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'associazione;
- partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender;
- combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
- promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.
Articolo 4
Arcigay è una associazione nazionale articolata in Comitati provinciali.
I Comitati provinciali sono retti da propri statuti ed hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
Tali statuti e loro eventuali modifiche devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto nazionale relativamente agli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27 e devono essere inviati al Collegio dei Garanti il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
I Comitati provinciali possono dare vita a Coordinamenti regionali.
Articolo 5
Ad Arcigay possono affiliarsi associazioni che ne condividano gli scopi.
Tali Associazioni sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
Articolo 6
Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell’associazione, così come riportato in figura.
Il simbolo di norma e’ accompagnato dalla dicitura “associazione lesbica e gay italiana” e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.
L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
I Comitati provinciali, i Coordinamenti regionali, le Associazioni affiliate, le socie e i soci hanno il dovere di:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.
Articolo 7
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Arcigay per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie e dai soci. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Articolo 8
Possono aderire ad Arcigay le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale.
Ai fini dell’adesione ad Arcigay, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente di un Comitato provinciale Arcigay o di una Associazione affiliata.
La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.
Articolo 9
Il rapporto associativo cessa per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte.
La socia o il socio che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio direttivo di un Comitato provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 22, può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.
L’associato escluso può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide in via definitiva sul provvedimento d’esclusione.
Articolo 10
Il Comitato provinciale Arcigay è composto dalle socie e dai soci Arcigay residenti nella provincia di competenza del Comitato.
Il Consiglio nazionale può attribuire ad un Comitato provinciale le socie e i soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale.
Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione, di essere iscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente in base alla residenza.
Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e dell’Associazione.
Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale per eleggere i propri delegati. Al Congresso provinciale, nel caso di elezione di delegati al Congresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale o suo delegato.
Il Congresso provinciale elegge un Presidente, rappresentante dell’organizzazione territoriale e un consiglio direttivo, numericamente composto secondo le esigenze locali.
La convocazione del Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima, oltre che nella sede del Comitato provinciale, anche nelle sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza, al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci.
Articolo 11
Il Coordinamento regionale è costituito dai Comitati provinciali presenti sul territorio regionale attraverso la convocazione di un Congresso regionale secondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
Al Congresso regionale partecipano, con uguale numero di delegati, i Comitati provinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni affiliate presenti sul territorio regionale.
Il Congresso regionale approva un Regolamento o Statuto che preveda un organismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale di rappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento regionale elegge un Presidente regionale, che rappresenti il Coordinamento nelle varie istanze istituzionali, politiche e sociali di livello regionale o nelle province in cui non sia presente un Comitato provinciale.
Fatta salva la Regione Valle d’Aosta, non è possibile costituire un Coordinamento regionale se in una regione è presente un solo Comitato provinciale. Sono possibili deroghe assunte dal Consiglio nazionale con maggioranza qualificata.
Articolo 12
Le Associazioni affiliate concorrono alla vita associativa di Arcigay, nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto nazionale.
Esse danno vita alla Assemblea delle Associazioni affiliate, da convocarsi almeno una volta all’anno e ogni qual volta si svolga il Congresso nazionale.
Alla Assemblea, convocata dal Presidente nazionale, partecipano i Presidenti, o loro delegati, di ogni Associazione affiliata. Essa può approvare ordini del giorno e raccomandazioni da inviare al Congresso nazionale e nomina i propri delegati al Congresso nella misura del 10% sul totale dei delegati previsto.
Articolo 13
Le socie ed i soci tesserati ad Arcigay, che hanno regolarmente pagato la quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da Arcigay;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire e realizzare i programmi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto.
d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.
Articolo 14
Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arcigay aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti ad Arcigay beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell'Interno con Decreto del 2/8/67.
Articolo 15
Arcigay garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Articolo 16
Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei presenti.
Articolo 17
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe sono attribuite garantendo la rappresentanza di ogni Comitato provinciale.
Il Consiglio nazionale fissa il numero di deleghe a disposizione della Segreteria nazionale per garantire la presenza in Congresso di rappresentanti di organizzazioni e/o di persone che rivestono particolare importanza per l'Associazione. I delegati di Segreteria non possono superare un decimo della platea congressuale.
Sono delegati di diritto al Congresso nazionale Il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, i Presidenti onorari e i componenti della Segreteria nazionale.
Articolo 18
Sono organi nazionali dell'Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) il Segretario nazionale;
e) la Segreteria nazionale;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio dei Garanti.
Articolo 19
Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Arcigay.
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Comitati provinciali che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.
Articolo 20
Il Congresso nazionale ha il compito di:
a) discutere ed approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c) eleggere il Presidente nazionale;
d) eleggere il Segretario nazionale;
d) eleggere il Consiglio nazionale;
e) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti;
f) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli ex Presidenti nazionali dell’Associazione.
Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dall'articolo 10. Ogni delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe.
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate presenti.
Articolo 21
Il Consiglio nazionale, eletto dal Congresso di Arcigay, è il massimo organo di direzione politica dell’Associazione tra un congresso e l’altro.
Possono far parte del Consiglio nazionale solo i soci e le socie Arcigay.
Il Consiglio nazionale è composto da un numero massimo di 60 persone. La composizione del Consiglio nazionale tiene conto di criteri di rappresentanza territoriale, di competenze tematiche e delle diverse esperienze politico-culturali maturate all’interno del movimento gay e lesbico. Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente, il Segretario e gli eventuali Presidenti Onorari. Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti e, qualora non ne siano componenti effettivi, i Presidenti dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.
Articolo 22
Il Consiglio nazionale ha il compito di:
a) applicare le decisioni congressuali;
b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto;
c) eleggere, su proposta del Presidente, la Segreteria nazionale;
d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
e) approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;
f) designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;
g) approvare ovvero revocare l’affiliazione delle Associazioni affiliate;
h) dare vita o sospendere l’attività di un Comitato provinciale;
i) revocare la qualifica di socio;
l) provvedere alla sostituzione dei componenti dimissionari;
m) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;
n) effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;
o) eleggere, su proposta del Presidente del Collegio dei Garanti i due componenti del Collegio dei Garanti;
p) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di impossibilità a svolgere il suo mandato.
I punti b, c, d, g, h, l, m, n, o, p richiedono l’effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento.
Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte all’anno e quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Articolo 23
Il Presidente nazionale rappresenta l'unità di Arcigay. Il Presidente nazionale, oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per Arcigay, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente nazionale ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.
Articolo 24
Il Segretario nazionale, oltre a collaborare con il Presidente nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento, coordina l’attività di Arcigay e cura i rapporti con i Comitati provinciali e le Associazioni affiliate, propone al Consiglio nazionale strumenti operativi utili al miglior funzionamento di Arcigay.
In caso di particolare necessità e urgenza propone al Presidente nazionale la sospensione cautelare dell’affiliazione delle Associazioni affiliate e l’espulsione dei soci. Il Presidente nazionale adotta tali provvedimenti che devono essere ratificati dal Consiglio nazionale.
Articolo 25
La Segreteria nazionale è composta dal Presidente nazionale, dal Segretario nazionale, e da altri membri eletti dal Consiglio nazionale; viene convocata e presieduta dal Presidente nazionale, garantisce l'attuazione delle decisioni del Consiglio nazionale, adotta le necessarie misure nel periodo intercorrente tra una riunione e l'altra del Consiglio nazionale e garantisce i rapporti fra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali.
Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell’azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.
La Segreteria nazionale propone al Consiglio nazionale la revoca dell'affiliazione di una Associazione affiliata o della qualifica di socio; elabora il bilancio e la proposta di bilancio preventivo e li presenta al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo prima dell’approvazione da parte del Consiglio nazionale; autorizza l'uso del marchio di cui all'articolo 6.
La Segreteria nazionale, in caso di particolare necessità ed urgenza, delibera, sentito il parere del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali. I Commissari potranno svolgere tutte le funzioni proprie degli organismi di direzione politica e amministrativa ordinaria locali e dovranno convocare, entro e non oltre sei mesi dalla loro nomina, un Congresso straordinario che elegga un nuovo Presidente provinciale o regionale.
Nella prima riunione utile del Consiglio nazionale il Presidente nazionale relaziona sulla situazione creatasi e sulle misure intraprese.
Articolo 26
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali, come da articolo 4;
- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti.
- dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 9 del presente Statuto;
- esprimere il proprio parere nelle ipotesi di commissariamento di cui all’articolo 25 del presente Statuto.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal Consiglio nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di Arcigay.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio nazionale.
Articolo 27
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto nei rispettivi Congressi.
Ha il compito di:
- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
Articolo 28
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Articolo 29
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Articolo 30
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Articolo 31
Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.
Articolo 32
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.
Articolo 33
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso nazionale appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Arcigay, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.
Articolo 34
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza assoluta dei delegati, tranne che nel caso previsto all’articolo 22.
Articolo 35
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.
NORME TRANSITORIE
Articolo I
Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto il Consiglio nazionale dovrà definire un Regolamento di svolgimento dei Congressi costitutivi dei Comitati provinciali ed indicare i Circoli che saranno direttamente coinvolti in tale percorso di trasformazione.
Entro sei mesi dall’approvazione del sopra citato Regolamento i Circoli indicati indiranno i Congressi che eleggeranno gli organismi dirigenti provinciali. Al termine di tale percorso tali Circoli si trasformeranno in Comitati provinciali Arcigay.
Articolo II
Entro due anni dall’approvazione del presente Statuto dovrà essere convocata la prima Assemblea nazionale delle Associazioni affiliate.
Statuto Registrato presso Ufficio Atti Pubblici, il 27/12/85 con numero 21172 e allegato all'atto costitutivo ricevuto dal notaio Anna Guglielmi in Bologna in data 23/12/85 repertorio n°17324; successive modificazioni registrate su Libro Verbali Assemblee vidimato con N°2770 del Tribunale di Bologna in data 21/01/89.
|
|
|