HOME PRIDE FORUM ANNUNCI FOTO LINK NEWS LIBRI E FILM
 
APPUNTAMENTI
  ASSOCIAZIONE
   
  SEZIONI/GRUPPI/COMMISSIONI
  SERVIZI
  DICHIARAZIONE REDDITI 2006

CERCA NEL SITO
powered by Google!
CERCA NELLE NEWS

ordina per:

 

a proud member of:

 

Associazione ospite: Crisalide AzioneTrans

 



HOME > STATUTO

STATUTO

del

COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY DI MILANO

"CENTRO DI INIZIATIVA GAY"

 

Votato ed approvato dal Congresso Provinciale il giorno 14 maggio 2006

 

 

TITOLO I - NATURA E SCOPI DELL’ORGANIZZAZIONE

Art. 1)

(Costituzione)

È costituito con sede in Milano, il Comitato provinciale Arcigay "CENTRO DI INIZIATIVA GAY" (di seguito denominato C.I.G.).

Art. 2)

(Principi e valori)

Il CIG è una associazione di promozione sociale senza fini di lucro, laica e democratica. È costituito da persone che si impegnano per l'affermazione delle libertà individuali affinché i diritti civili di tutti siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e, in particolare, per il diritto a un sereno sviluppo dell'identità personale e a una vita piena e soddisfacente.

I valori sui cui si fonda l'azione di Arcigay sono:

  • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
  • la laicità e la democraticità delle istituzioni;
  • l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
  • il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
  • la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
  • la democrazia interna, la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 3)

(Finalità)

Il C.I.G., oltre a recepire integralmente quanto stabilito dall'Art. 3 dello Statuto nazionale di Arcigay, si impegna a promuovere la cultura LGBTQ (Lesbica, Gay, Bisessuale, Trans, Queer) anche attraverso la gestione di un patrimonio archivistico, librario e audiovisivo e a favorire la comunicazione all'interno della comunità LGBT (Lesbica, Gay, Bisessuale, Trans) e tra questa ed il resto della popolazione.

Le iniziative del C.I.G. possono svolgersi sia all'interno delle sedi del Comitato sia all'esterno.

Il C.I.G. non può svolgere o promuovere attività diverse da quelle indicate nello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4)

(Intenti)

La modalità di realizzazione dei fini statutari è caratterizzata dalla non violenza, e si concretizza in azioni di sostegno, organizzazione, promozione e gestione di servizi e iniziative, mediante le attività di Sezioni, Gruppi e Commissioni.

Art. 5)

(Struttura)

Il C.I.G. è il Comitato provinciale Arcigay per il territorio della provincia di Milano e per i territori delle province, prive di un proprio comitato, assegnatigli dal Consiglio nazionale di Arcigay.

In qualità di Comitato provinciale, il C.I.G. riconosce le funzioni e le prerogative degli organi istituzionali così come definiti dagli articoli 25, 26 e 27 dello Statuto nazionale.

Il C.I.G. partecipa ai Congressi nazionali di Arcigay attraverso propri delegati, democraticamente eletti dal Congresso provinciale, il cui numero viene stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale.

Art. 6)

(Riconoscimento)

Il C.I.G., in quanto Comitato provinciale, recepisce l'Art. 6) dello Statuto nazionale di Arcigay, affiancando al simbolo, marchio e nome dell'Associazione la dicitura "Comitato provinciale di Milano" ed il proprio simbolo, marchio e nome così come riportato in figura, di norma nella versione completa, oppure nella versione priva di scritte, con le stesse norme stabilite per il simbolo, marchio e nome nazionali.

 

 

TITOLO II - PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO

Art. 7)

(Partecipazione)

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Il C.I.G. per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dai soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 8)

(Il socio)

Possono aderire al C.I.G. in qualità di soci le persone che hanno compiuto i sedici anni di età e che si riconoscono nelle finalità e nello spirito dell’Organizzazione. L’adesione, che non può essere temporanea, comporta l’accettazione del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni emanate dagli organi sociali, dello Statuto nazionale di Arcigay, l’adozione della tessera sociale ed il versamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio nazionale.

Ai fini dell’adesione, chiunque ne abbia interesse fa domanda di ammissione al Presidente.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può appellarsi agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto o direttamente a quelli previsti dallo Statuto nazionale di Arcigay.

La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.

Sono soci del C.I.G. tutti i soci Arcigay residenti nella provincia di Milano e nelle province assegnate al C.I.G. dal Consiglio nazionale di Arcigay, che non abbiano fatto richiesta esplicita di essere iscritti a un Comitato provinciale diverso, e i soci Arcigay anche residenti in altre province che abbiano fatto esplicita richiesta di essere iscritti al Comitato provinciale di Milano.

La qualifica di socio decade per recesso, morte o esclusione dell'associato. Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

La violazione delle norme del presente Statuto o del regolamento interno può essere motivo di sospensione e/o esclusione del socio nei modi indicati dal successivo Art. 11).

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

 

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9)

(Diritti e doveri)

I soci in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto a:

  1. partecipare, rispettando le norme previste dallo Statuto, dal regolamento interno o da quanto deliberato dai competenti organi sociali, a tutte le attività promosse dall’Organizzazione, ivi comprese le attività di servizio;
  2. promuovere e organizzare attività corrispondenti ai principi alle norme e alle finalità dell’Organizzazione, in accordo con il Consiglio e la Consulta provinciali;
  3. eleggere gli organi direttivi, rappresentativi e di garanzia ed ad essere eletti negli stessi;
  4. contribuire alla definizione dei programmi generali e alle linee guida dell’Associazione nell’ambito del Congresso provinciale;
  5. appellarsi per ogni questione inerente la vita dell’Associazione agli organi di garanzia previsti dal presente Statuto e, in seconda istanza, agli organi di garanzia previsti dallo Statuto nazionale di Arcigay fatto salvo quanto stabilito dagli Artt. 8) e11).

Tutti i soci sono tenuti a:

  1. osservare lo Statuto, il regolamento e ogni altra norma emanata dai competenti organi sociali;
  2. adoperarsi per il corretto funzionamento dell’Organizzazione;
  3. far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
  4. rispettare il prestigio e la credibilità dell’Associazione e dei suoi aderenti, nonché la struttura organizzativa, evitando atti od omissioni che possano nuocere all’Associazione o a suoi aderenti;
  5. risolvere eventuali controversie sorte all’interno dell’Associazione rivolgendosi in prima istanza agli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 10)

(Partecipazione dei soci)

Il C.I.G. garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita nei tempi e modi definiti dal regolamento o da altre norme deliberate dagli organismi competenti.

Art. 11)

(Disciplina)

Ogniqualvolta un socio si renda responsabile di atti od omissioni che provochino danni, morali o materiali al Comitato e/o alle Associazioni affiliate e/o ai loro associati e/o utenti, o che non rispettino le norme sancite dallo Statuto, dal regolamento o deliberate dagli organi del Comitato, potrà essere sospeso da parte del Presidente o del Consiglio con contestuale disattivazione della tessera.

Il Presidente entro 7 giorni dovrà darne comunicazione al Segretario della Consulta e aggiornare l'Ordine del giorno della successiva riunione. Qualora sia possibile contattare il socio, il Segretario della Consulta dovrà comunicargli l'avvenuta sospensione. La Consulta deciderà se revocare la sospensione o tramutarla in espulsione.

Nel caso in cui il Presidente abbia sospeso un socio per motivi di urgenza deve comunicare tale decisione al primo Consiglio utile.

La sospensione di soci componenti della Consulta o agli organi di garanzia non ha effetto immediato, ma deve essere sottoposta al parere della Consulta.

La sospensione dello status di socio implica l'impossibilità di accesso alle sedi dei Comitati provinciali Arcigay e delle Associazioni affiliate e di partecipazione alle loro attività.

Il socio partecipante al Congresso non può essere sospeso, ma direttamente espulso con voto favorevole del Congresso.

Il socio sospeso o espulso potrà appellarsi agli organi di garanzia definiti dal presente Statuto o direttamente a quelli definiti dallo Statuto nazionale di Arcigay.

Art. 12)

(Voto segreto)

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/5 dei presenti.

Le elezioni e la sfiducia delle cariche elettive, l'annullamento delle delibere o norme del Consiglio e della Consulta provinciale e l'annullamento delle decisioni del Collegio dei Probi Viri, avvengono sempre a scrutinio segreto.

Lo spoglio dei voti espressi a scrutinio segreto viene svolto pubblicamente.

 

 

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13)

(Struttura)

Gli organi decisionali e dirigenti del Comitato provinciale sono:

  • Il Congresso provinciale
  • La Consulta provinciale
  • Il Consiglio provinciale

Gli organi di garanzia del Comitato sono:

  • il collegio dei Sindaci Revisori
  • il collegio dei Probi Viri

Le attività del comitato si sviluppano attraverso:

  • Sezioni
  • Gruppi
  • Commissioni

 

Le attività del Comitato si svolgono di norma nella sede centrale salvo che questioni logistiche non suggeriscano diversamente.

Art. 14)

(Il Congresso provinciale)

Il Congresso provinciale è il massimo organo deliberante del Comitato. Al Congresso hanno diritto di partecipazione, di voto e di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio partecipante al Congresso ha diritto ad un voto e, al massimo, ad una delega.

Le deleghe, sottoscritte in originale dal delegante, devono riportare il nome, cognome e numero di tessera associativa del delegante e del delegato e la data del Congresso a cui fanno riferimento. Il delegato potrà essere scelto esclusivamente tra i soci con diritto di voto.

Il Congresso si tiene nei locali sede dell’Organizzazione a meno che problemi organizzativi o logistici non impongano diversamente.

La convocazione del Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima, oltre che nella sede del Comitato provinciale, anche nelle sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza, al fine di rendere possibile la partecipazione di tutti i soci.

Il Congresso è valido in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, con i soci presenti.

 

Di ogni Congresso dovranno essere redatti:

  • un verbale sintetico contenente le delibere votate ed il loro esito, da esporre in apposito spazio nella sede del Comitato al termine della riunione o, nel caso la riunione non si svolga in sede, entro 48 ore dal termine della riunione stessa; il verbale sintetico dovrà rimanere esposto per non meno di 30 giorni; copia dello stesso dovrà essere inviato entro sette giorni dalla data della riunione a tutte le sedi distaccate e alle Associazioni affiliate del territorio di competenza perché sia esposto;
  • un verbale analitico riassuntivo da trascriversi entro trenta giorni sull’apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto il Congresso e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla trascrizione.

 

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti salvo il caso in cui prima del voto il Congresso decida, a maggioranza semplice dei votanti, di ricorrere a maggioranze diverse.

Art. 15)

(Convocazione del Congresso)

Il Congresso è convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data dell’adunanza, ogniqualvolta:

  • le scadenze e/o gli obblighi statutari lo prevedano;
  • sia richiesto almeno dalla maggioranza dei componenti della Consulta provinciale;
  • sia richiesto da almeno 25 soci, previa delibera favorevole della Consulta.
  • sia richiesto da almeno 50 soci
  • il Presidente lo ritenga necessario
  • si debba procedere alle elezioni dei delegati al Congresso nazionale di Arcigay

Il Presidente contestualmente ne fissa l’Ordine del Giorno. Nei casi b), c) e d) i richiedenti indicheranno nel dettaglio gli argomenti che dovranno esservi inseriti.

In caso non sia disposta la convocazione entro i termini prescritti dallo Statuto o entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta nei casi b), c) e d), ogni socio può sollecitarla, nell’ordine, al Presidente stesso, al Vicepresidente o a qualsiasi altro componente della Consulta provinciale che dovrà attivarsi per predisporla entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso sia impossibile contattare i componenti del Consiglio provinciale o la convocazione richiesta non sia annunciata entro i termini, il socio richiedente potrà attivarsi autonomamente e convocare il congresso con i metodi stabiliti dal precedente Art. 14 con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 16)

(Poteri del Congresso)

Le attribuzioni del Congresso sono:

  • entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio economico:
    • definire il progetto associativo e le linee guida del Comitato;
    • approvare il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale;
    • eleggere Il Presidente, il Vicepresidente, i delegati alla Consulta provinciale in numero uguale al numero delle Sezioni, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probi Viri
  • approvare le proposte di modifica dello Statuto nelle modalità stabilite dall'Art 40);
  • eleggere nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto nazionale di Arcigay, i delegati al Congresso nazionale;
  • disporre la creazione, la modifica o lo scioglimento delle sedi distaccate.
  • deliberare l'istituzione o lo scioglimento delle Sezioni nonché l'approvazione o modifica del loro progetto istitutivo;
  • revocare il mandato ai soci eletti dal Congresso negli organi direttivi, rappresentativi e di garanzia in toto o nominalmente ed eleggerne i sostituti, nelle modalità stabilite dagli Articoli 24), 37);
  • deliberare sulla proposta di scioglimento dell’Associazione nelle modalità stabilite dall'Art. 42);
  • annullare delibere e/o norme del Consiglio e della Consulta provinciali nelle modalità stabilite dall'Art. 24), e le decisioni del Collegio dei Probi Viri nelle modalità stabilite;
  • deliberare in merito all’acquisizione di beni immobili necessari alle attività del Comitato o all’alienazione di quelli eventualmente già posseduti.

Art. 17)

(La Consulta provinciale)

La Consulta provinciale è organo consultivo e deliberativo del Comitato provinciale nel periodo intercorrente tra un Congresso e il successivo.

 

Essa è composta da:

  • il Presidente
  • il Vicepresidente
  • il Tesoriere
  • i delegati del Congresso
  • i coordinatori delle Sezioni o i relativi Sostituti permanenti

 

Sono invitati permanenti senza diritto di voto

  • il Presidente del Collegio dei Probi Viri
  • il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori
  • il segretario di ogni Sede distaccata
  • il coordinatore di ciascun Gruppo
  • il Presidente di ciascuna Associazione affiliata del territorio di competenza o un suo delegato

Art. 18)

(Compiti della Consulta in prima seduta)

La Consulta provinciale dura in carica due anni e comunque fino all’elezione della successiva Consulta. Viene rieletta ogni volta che il Congresso rielegge il Presidente al termina naturale del mandato.

Prima della conclusione del Congresso sede di elezione dei delegati alla Consulta, questa è convocata dal Presidente e deve riunirsi entro 10 giorni al fine di:

  • cooptare un numero di delegati, atti a raggiungere il numero stabilito, nel caso di mancata elezione da parte del Congresso
  • nominare, tra i propri componenti, chi svolgerà le funzioni di segretario della Consulta
  • eleggere il Tesoriere del Comitato
  • eleggere i rappresentanti al Consiglio provinciale
  • definire il limite di spesa per le operazioni a firma disgiunta

Art. 19)

(Poteri della Consulta)

La Consulta provinciale, nel rispetto dei programmi e delle linee guida definite dal Congresso:

  • revoca la qualifica di socio per i motivi e con i metodi di cui agli Artt. 8) e 11);
  • sulla base delle indicazioni derivanti dallo Statuto ogniqualvolta sia necessario emana, ratifica, modifica o abroga norme che nel loro insieme costituiscono il Regolamento interno per l’attuazione delle norme statutarie, nonché disciplina le attività del C.I.G. e successivamente ne cura il rispetto;
  • ratifica l’adesione a organismi e istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su tematiche inerenti i fini statutari nonché le modalità di collaborazione, designandone eventualmente i propri rappresentanti negli stessi;
  • con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, delibera su progetti e capitoli di spesa non previsti dal bilancio previsionale approvato dal Congresso che abbiano carattere d’urgenza, per variazioni che, complessivamente, non superino il 10% del bilancio previsionale stesso;
  • con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, approva le modifiche ad ogni singola voce del bilancio previsionale approvato dal Congresso per variazioni complessivamente non superiori al 10% di ogni capitolo di spesa;
  • con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, ridefinisce i capitoli di spesa per variazioni che non comportino modifiche al totale del bilancio previsionale;
  • revoca a maggioranza dei componenti l'incarico ai Collaboratori esecutivi;
  • ai fini di salvaguardare le attività del Comitato, in caso di vacanza o inadempienza di un Coordinatore di Sezione o di prolungata inattività di una Sezione, incarica un socio a ripristinare la funzionalità della Sezione stabilendone tempi e metodi;
  • decide se revocare la sospensione di un socio o tramutarla in espulsione;
  • ratifica la costituzione dei Gruppi, ne coordina le attività;
  • può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive da essa istituite secondo le disposizioni dell’Art. 29) o di esperti d'area; nomina un referente che relazioni l’operato della Commissione alla Consulta provinciale;
  • elegge, sostituisce, o revoca il mandato al Tesoriere;
  • ratifica l'incarico dei Collaboratori esecutivi economico-finanziari scelti dal Presidente, o ne respinge la nomina con delibera motivata;
  • varia il limite di spesa per le operazioni a firma disgiunta;
  • discute ed approva il bilancio previsionale redatto dal Presidente da presentare al Congresso;
  • richiama le Sezioni qualora le attività svolte non siano in linea con i princìpi dell'Associazione. In caso di reiterata inosservanza potrà procedere alla sospensione di dette attività;
  • su proposta del Presidente elegge il sostituto del Vicepresidente che resterà in carica fino al termine naturale del mandato del Vicepresidente sostituito e ha potere di revocarne l’incarico;
  • provvede all'iscrizione del Comitato a Enti, Organismi, Istituzioni o Associazioni, anche in forma volontaria, se necessario o utile al conseguimento dei fini statutari o alle attività dell'Associazione.

Art. 20)

(Funzionamento della Consulta)

La Consulta provinciale è convocata almeno ogni due mesi dal Segretario e comunque:

  • alle scadenze che la Consulta stessa può definire anche con un preavviso inferiore ai 10 giorni
  • su richiesta di un terzo dei componenti
  • su richiesta del Presidente
  • su richiesta del Tesoriere nel caso previsto dall'Art. 27) punto d) del presente Statuto

 

Le riunioni della Consulta vengono convocate con un preavviso di almeno 10 giorni salvo quanto stabilito dal punto a) del presente articolo.

In riferimento ai punti b) e c) del presente articolo, i richiedenti devono indicare al Segretario gli argomenti di discussione; in questo caso la Consulta dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta e l'Ordine del giorno dovrà contenere almeno gli argomenti indicati dai richiedenti. Se il Segretario non procedesse alla convocazione nei tempi previsti, i richiedenti potranno procedere autonomamente alla convocazione.

L'Ordine del giorno viene redatto dal Presidente del Comitato sulla base delle richieste pervenute dai singoli componenti della Consulta. La Consulta stessa potrà variare l'ordine nel quale i vari punti verranno discussi.

È compito del Segretario che la convocazione sia pubblicizzata con i mezzi stabiliti dal regolamento.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti salvo il caso in cui prima del voto la Consulta decida, a maggioranza semplice dei votanti, di ricorrere a maggioranze diverse.

Tutti i soci possono assistere alle riunioni della Consulta senza facoltà di parola. In caso il Presidente della seduta o almeno un terzo dei componenti della Consulta con diritto di voto lo ritenessero necessario, la facoltà di parola potrà essere concessa a uno o più presenti. La Consulta potrà decidere a maggioranza di trattare uno o più punti dell'Ordine del giorno con la sola presenza dei componenti con diritto di voto, o con l'accesso consentito solo a determinate persone. È altresì facoltà del Presidente della seduta allontanare dalla riunione i soci che provochino disturbo o intralcio ai lavori della Consulta.

Di ogni riunione dovranno essere redatti:

  • un verbale sintetico contenente l'elenco dei componenti e invitati permanenti presenti, le delibere votate e il loro esito, da esporre in apposito spazio nella sede del Comitato al termine della riunione o, nel caso la riunione non si svolga in sede, entro 48 ore dal termine della riunione stessa; il verbale sintetico dovrà rimanere esposto per non meno di 30 giorni; copia dello stesso dovrà essere inviato entro sette giorni dalla data della riunione a tutte le sedi distaccate perché sia esposto;
  • un verbale analitico riassuntivo da trascriversi entro trenta giorni sull’apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla trascrizione.

Il Segretario della Consulta è responsabile della trascrizione, esposizione e corretta conservazione dei verbali

Art. 21)

(Il Consiglio provinciale)

Il Consiglio provinciale è l’organo rappresentativo ed esecutivo del Comitato ed è composto da:

  • il Presidente
  • il Vicepresidente
  • uno dei delegati del Congresso alla Consulta, scelto dai delegati stessi
  • uno dei coordinatori di Sezione, scelto dai Coordinatori stessi;

Il Tesoriere e i Collaboratori esecutivi sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Il Consiglio provinciale dura in carica due anni e comunque fino all’elezione del successivo Consiglio.

Art. 22)

(Poteri del Consiglio provinciale)

Il Consiglio provinciale nell’espletamento del suo mandato:

  • attua le decisioni del Congresso e della Consulta ed il rispetto dello Statuto;
  • promuove, coordina e dispone attività, iniziative o progetti, nel rispetto dello spirito dello Statuto, secondo i metodi stabiliti dal regolamento e di quanto deliberato dal Congresso e dalla Consulta, che risultino utili o necessari alle finalità statutarie, alla salvaguardia dell'immagine e dell’efficienza del Comitato;
  • coordina i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso;
  • è responsabile della gestione ordinaria delle proprietà mobili e immobili del C.I.G.;
  • sospende, con giustificato motivo i soci ritenuti causa di impedimenti nel regolare procedere della vita dell'Organizzazione nelle modalità stabilite dagli Artt. 8) e 11);
  • definisce i rapporti con i gruppi esterni da proporre alla ratifica della Consulta provinciale;
  • promuove il coordinamento tra le Sezioni e può convocarne i Coordinatori;
  • cura l’immagine del Comitato ed i rapporti con l’esterno;
  • propone al Congresso l’acquisizione di beni immobili necessari alle attività del Comitato o l’alienazione di quelli eventualmente già posseduti;
  • può avvalersi della collaborazione di Commissioni esecutive da esso istituite secondo le disposizioni dell’Art. 29), nomina un referente che relazioni l’operato della Commissione al Consiglio provinciale.

 

Il Consiglio provinciale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con le modalità previste dal regolamento e con i limiti di spesa indicati dal bilancio previsionale approvato dal Congresso o da variazioni approvate dalla Consulta.

Art. 23)

(Elezione e sostituzione cariche elette dal Congresso)

Presidente, Vicepresidente e delegati alla Consulta sono eletti con voto segreto dal Congresso tra i soci che si siano candidati secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento.

Per concorrere all’elezione per le cariche di Presidente e Vicepresidente devono essere presentate candidature in ciascuna delle quali sia indicato il nominativo del candidato alla carica di Presidente e il nominativo del candidato alla carica di Vicepresidente.

I candidati possono presentare un'unica candidatura. Le coppie di candidati devono illustrare al Congresso la linea politico-programmatica e, qualora già definite, le attribuzioni di competenze. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avverrà votando con un'unica preferenza la coppia di candidati; risulterà eletta la coppia che otterrà la preferenza della maggioranza dei votanti. Qualora la maggioranza non fosse raggiunta, si procederà al ballottaggio tra le coppie di candidati al primo e al secondo posto per numero di voti.

Per la carica di delegato alla Consulta è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 percento dei votanti. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero delle cariche da eleggere qualora i candidati siano in numero uguale o superiore al numero richiesto. Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore al numero delle cariche da eleggere, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero dei candidati. Qualora dopo la votazione restassero libere delle cariche a Delegato nonostante fossero presenti altri candidati, con il voto favorevole di almeno il 20 percento dei votanti si potrà procedere a una nuova votazione per le sole cariche libere. Qualora al termine delle votazioni restassero libere delle cariche, la Consulta dovrà, durante la prima riunione valida cooptare il numero di delegati mancanti al completamento della sua composizione.

 

In caso di dimissioni o perdurante impossibilità (indicata dalla Consulta di volta in volta) del Presidente a svolgere le proprie prerogative e funzioni, il Vicepresidente eletto dal Congresso assumerà la carica di Presidente e indicherà alla Consulta uno o più nominativi tra i quali la Consulta eleggerà il nuovo Vicepresidente; questi resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato di coloro che hanno sostituito.

 

In caso di dimissioni del Vicepresidente eletto dal Congresso, il Presidente indicherà al segretario della Consulta entro 7 giorni uno o più nominativi tra i quali la Consulta eleggerà il nuovo Vicepresidente.

Il Vicepresidente eletto dalla Consulta non potrà subentrare definitivamente ad un Presidente dimissionario, pertanto, in questo caso, verrà convocato un Congresso per eleggere i sostituti alle cariche di Presidente e Vicepresidente, che resteranno in carica fino al termine del mandato delle cariche sostituite.

 

Nel caso di dimissioni di un delegato alla Consulta eletto dal Congresso, verrà sostituito dal primo dei non eletti che abbiano raggiunto la soglia stabilita dal presente articolo, in ordine decrescente di preferenze ricevute. In caso di mancanza candidati non eletti con i requisiti richiesti, la Consulta coopterà il o i sostituti a maggioranza dei componenti in carica. Con le stesse modalità verranno cooptati nuovi delegati nel caso in cui siano state istituite nuove Sezioni.

 

Il delegato del Congresso alla Consulta, scelto a far parte del Consiglio, può essere sostituito dai delegati stessi a maggioranza; decade inoltre nel momento in cui si dimette dalla carica di delegato.

 

Il coordinatore di Sezione, scelto a far parte del Consiglio, può essere sostituito dai coordinatori di Sezione a maggioranza; decade inoltre nel momento in cui non è più coordinatore di una Sezione.

 

Nel caso in cui il Congresso non sia in grado di eleggere almeno le cariche di Presidente e Vicepresidente o i loro sostituti, dovrà essere indetto con la massima pubblicità possibile un nuovo Congresso entro sessanta giorni per procedere alle elezioni. La stessa cosa dovrà essere ripetuta per un massimo di due volte oltre la prima, nella seconda delle quali sarà sufficiente qualsiasi maggioranza. Se anche quest’ultima votazione non desse risultati positivi, e la Segreteria nazionale non provvedesse al commissariamento, si attiveranno le procedure di scioglimento del Comitato senza la necessità di preventiva delibera da parte del Congresso, ma seguendo per le altre procedure quanto specificato dall'Art. 42).

Art. 24)

(Revoca del mandato)

Il mandato al Presidente e al Vicepresidente e/o a uno o più delegati alla Consulta, può essere revocato con voto a maggioranza dal Congresso convocato secondo le disposizioni dell’Art. 15) punti c) e d).

In caso venga revocato il mandato al Presidente e/o al Vicepresidente il Congresso provvederà, nella stessa seduta, ad eleggere i sostituti a entrambe le cariche nelle modalità previste dall'Art. 23).

Qualora il Presidente chieda la revoca del mandato del Vicepresidente eletto dal Congresso non sarà necessaria né la firma di altri soci né la valutazione della Consulta, e il Congresso, convocato secondo le disposizioni dell'Art. 15) punto a), provvederà ad eleggere i sostituti a entrambe le cariche nelle modalità previste dall'Art. 23) senza votare la revoca del mandato.

Qualora il Vicepresidente eletto dal Congresso chieda la revoca del mandato del Presidente sarà necessaria la delibera favorevole della Consulta e non la firma di altri soci, e il Congresso, convocato secondo le disposizioni dell'Art. 15) punto a), provvederà ad eleggere i sostituti a entrambe le cariche nelle modalità previste dall'Art. 23) senza votare la revoca del mandato.

 

I sostituti di cui al presente articolo, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato di coloro che hanno sostituito.

 

Con le modalità previste dall’Art. 15), punti c) e d) possono essere annullate dal Congresso le delibere del Consiglio e della Consulta provinciale e le norme promulgate dagli stessi.

 

In caso di commissariamento del Comitato provinciale da parte della Segreteria nazionale di Arcigay, decadono il Presidente, il Vicepresidente, i delegati alla Consulta; vengono sciolti Consiglio e Consulta, e il Commissario avrà i loro poteri secondo quanto stabilito dallo Statuto nazionale di Arcigay.

Art. 25)

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l’unità del Comitato. Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale e politica del Comitato ne assicura il regolare funzionamento e lo svolgimento regolare delle attività.

Il Presidente, in situazioni di particolare necessità e urgenza, tale per cui fosse impossibile anche la semplice consultazione dei componenti del Consiglio provinciale, può attribuirsi provvisoriamente le prerogative del Consiglio provinciale stesso o dei suoi componenti, nel qual caso dovrà informare del suo operato il Consiglio provinciale durante la prima successiva riunione.

Se il Consiglio provinciale non dovesse approvare le decisioni del Presidente prese in situazioni di urgenza e necessità, verrà convocata la Consulta che procederà attuando, in ottemperanza ai poteri attributi dallo Statuto, le azioni ritenute più opportune.

Il Presidente convoca il Congresso e il Consiglio provinciale; Presiede il Consiglio provinciale fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 26).

Nello svolgimento delle proprie prerogative e delle proprie funzioni il Presidente può avvalersi di Collaboratori esecutivi, che potranno anche non essere iscritti all'Associazione, da lui nominati e delle cui attività risponde personalmente.

In caso tale nomina riguardi Collaboratori esecutivi economico-finanziari, la delega di firma sarà limitata agli importi indicati dalla Consulta secondo quanto stabilito dall'Art. 18) lettera e) e dall'Art. 19) lettera n).

Il Presidente redige il Bilancio consuntivo, e, in collaborazione con la Consulta, il bilancio previsionale.

Art. 26)

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i compiti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Convoca e presiede il Consiglio Provinciale senza delega del Presidente qualora, in caso di necessità e/o gravità e/o urgenza gli venga chiesto dai due rappresentanti della Consulta al Consiglio.

Art. 27)

(Il tesoriere)

Il Tesoriere controlla la correttezza delle attività economiche e finanziarie del Comitato secondo quanto disposto dal Congresso, dalla Consulta e dal Consiglio.

Il Tesoriere riferisce direttamente alla Consulta provinciale.

Nello svolgimento delle sue funzioni:

  • verifica costantemente che le spese siano conformi a quanto stabilito dal bilancio previsionale
  • ha accesso diretto e immediato a tutta la documentazione economica dell’Associazione e può farne richiesta direttamente e autonomamente ai soggetti esterni che intrattengono rapporti economici con il Comitato
  • firma congiuntamente al Presidente in caso di operazioni economico-finanziarie che superino il limite di spesa definito dalla Consulta come stabilito dagli Artt. 18) punto e) e 19) punto n).
  • in caso rilevi un possibile rischio per il patrimonio dell'Associazione, con atto motivato può imporre la firma congiunta in tutte le operazioni bancarie. Dovrà immediatamente chiedere la convocazione della Consulta, la quale dovrà deliberare in merito. Fino a tale delibera resterà in vigore la firma congiunta.

 

Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 19) punto l) il mandato del Tesoriere termina con l'elezione del nuovo Tesoriere di cui all'Art. 18) punto c).

 

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 39) del presente Statuto, in caso di vacanza del Tesoriere, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, ne assume ad interim tutte le funzioni e responsabilità ad eccezione del potere di firma presso gli Istituti di credito, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi. Per tutto questo periodo non saranno quindi possibili operazioni che superino il limite di spesa definito dalla Consulta.

 

La Tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate a nome del C.I.G. a meno che norme legislative non impongano diversamente.

Art. 28)

(Funzionamento del Consiglio)

Il Consiglio provinciale viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e dallo stesso presieduto. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio provinciale quando gli venga richiesto da almeno due dei componenti del Consiglio che gli indicheranno nel dettaglio gli argomenti da porre in discussione. In questo caso la riunione dovrà essere prevista entro 7 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine il Presidente non procedesse alla convocazione, si procede come stabilito dall'Art. 26).

Le convocazioni devono essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo mediante esposizione di avviso all’interno della sede del Comitato e deve darne comunicazione agli altri componenti del Consiglio e invitati permanenti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente ha diritto di veto sulle delibere approvate dal Consiglio. In caso di esercizio del diritto di veto da parte del Presidente la delibera del Consiglio non ha effetto fino alla successiva riunione della Consulta che dovrà convalidare o revocare il veto.

Tutti i soci possono assistere alle riunioni del Consiglio provinciale senza facoltà di parola che potrà essere concessa su richiesta a discrezione del Presidente.

Potrà essere prevista, con motivazione comunicata a margine, la convocazione del Consiglio a porte chiuse o con la limitazione di accesso a solo determinate persone.

È altresì facoltà del Presidente allontanare dalla riunione i soci che provochino disturbo o intralcio ai lavori del Consiglio.

Di ogni riunione dovranno essere redatti:

  • un verbale sintetico contenente l'elenco dei componenti e invitati permanenti presenti, le delibere votate e il loro esito, da esporre in apposito spazio nella sede del Comitato al termine della riunione o, nel caso la riunione non si svolga in sede, entro 48 ore dal termine della riunione stessa; il verbale sintetico dovrà rimanere esposto per non meno di 30 giorni; copia dello stesso dovrà essere inviato entro sette giorni dalla data della riunione a tutte le sedi distaccate perché sia esposto;
  • un verbale analitico riassuntivo da trascriversi entro trenta giorni sull’apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla trascrizione.

Art. 29)

(Attività associative)

Lo svolgimento delle attività del Comitato, in base a quanto indicato dall’Art 13) si articola in:

  • Sezioni
  • Gruppi
  • Commissioni esecutive
  • Commissioni consultive

Le Sezioni si compongono di soci che si riuniscono e si organizzano autonomamente sulla base di un progetto comune di attività che deve essere illustrato e approvato dal Congresso provinciale, come devono essere illustrate e approvate le eventuali successive variazioni nonché valutate le attività svolte. Le finalità e le attività delle Sezioni non possono travalicare i fini ed i limiti indicati e le modalità illustrate dallo Statuto e dal regolamento. Le attività comuni a più Sezioni saranno coordinate dalla Consulta provinciale.

Le Sezioni che intendano svolgere le proprie attività anche in una Sede distaccata dovranno presentare alla Consulta provinciale un progetto comprendente le motivazioni della richiesta, e un preventivo delle spese di gestione.

 

I Collaboratori esecutivi possono concordare con le Sezioni ed i loro Coordinatori attività di collaborazione e coordinamento tra le Sezioni stesse.

Le Sezioni devono dotarsi di un regolamento interno che deve essere ratificato dalla Consulta che preveda almeno:

  • le modalità di elezione del Coordinatore e le sue prerogative;
  • le modalità di elezione del Sostituto permanente alla Consulta;
  • le modalità di documentazione delle attività svolte

Le Sezioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G.

 

I Gruppi si costituiscono su proposta di un insieme soci sulla base di un progetto di attività ed intenti in linea con le finalità definite dal presente Statuto, previa ratifica da parte della Consulta provinciale.

La Consulta nomina il Coordinatore del Gruppo valutando i suggerimenti dei componenti del Gruppo stesso o dei soci che ne propongono l'istituzione.

I Gruppi riferiscono alla Consulta sulla proprie attività almeno ogni tre mesi, e comunque quando la Consulta lo ritenga opportuno.

La Consulta può indirizzare e coordinare le attività del Gruppo e può deliberare la sospensione o lo scioglimento del Gruppo.

Il Consiglio, in caso di gravità ed emergenza, può sospendere le attività del Gruppo. Nella successiva riunione, la Consulta dovrà deliberare sulla sospensione.

I Gruppi non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G.

Previa delibera favorevole della Consulta il Gruppo può chiedere al Congresso provinciale la trasformazione in Sezione dopo almeno un anno di attività continuativa.

 

Le Commissioni esecutive sono organi ausiliari del Consiglio provinciale e sono istituite per svolgere attività o attuare progetti di competenza del Consiglio che ne delinea di volta in volta la composizione, indicandone il Referente, le finalità e le modalità di sviluppo dell’attività. Sono responsabili verso il Consiglio e a questi riferiscono.

Le Commissioni consultive sono organi ausiliari della Consulta provinciale e sono istituite a tempo determinato per svolgere attività e approfondire tematiche di competenza della Consulta che ne delinea di volta in volta la composizione, indicandone il Referente, le finalità e le modalità di sviluppo dell’attività. Sono responsabili verso la Consulta e a questa riferiscono.

 

Le Commissioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria del C.I.G.

Art. 30)

(Le sedi distaccate)

Le Sedi distaccate sono parte integrante del Comitato provinciale e ne sono estensioni territoriali.

 

La costituzione, la modifica, le modalità gestionali e lo scioglimento di una Sede distaccata sono competenza della Consulta; le delibere dovranno essere notificate al primo Congresso successivo.

 

La Consulta individua un segretario responsabile della gestione della Sede distaccata.

Art. 31)

(Incompatibilità delle cariche)

Un socio non può ricoprire contemporaneamente più di una delle seguenti cariche:

  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Delegato alla Consulta
  • Coordinatore di Sezione e suo Sostituto permanente alla Consulta
  • Tesoriere

 

Il Tesoriere non può ricoprire cariche o assumere deleghe inerenti la gestione economico-finanziaria diverse da quelle previste dal suo mandato.

L'elezione alla nuova carica implica decadenza automatica dalla carica precedentemente ricoperta.

 

 

TITOLO V – FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO

 

Art. 32)

(Gestione contabile)

La gestione contabile del C.I.G. si chiude al 30 settembre di ogni anno.

Art. 33)

(Finanziamenti)

Le entrate del C.I.G., ai vari livelli, sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione

Art. 34)

(Gestione finanziaria)

Il bilancio consuntivo dell’Associazione è redatto dal Presidente in collaborazione con il Tesoriere sulla base della documentazione e delle risultanze delle scritture contabili. Deve essere compilato sulla base del corrispondente bilancio previsionale, verificato dal Collegio dei Sindaci Revisori, presentato alla Consulta e sottoposto all’approvazione del Congresso. Eventuali avanzi di gestione e i proventi delle attività dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci. Il C.I.G. nel corso della sua attività può devolvere fondi ad Enti o Associazioni culturali, assistenziali, benefiche o sportive senza finalità di lucro, nonché a Onlus, le cui attività siano conformi ai principi statutari. Il Presidente, valutate le proposte, le necessità e i progetti emersi in Consulta, in linea con le risorse e le spese prevedibili, redige il bilancio previsionale da presentare alla Consulta. Successivamente il bilancio previsionale dovrà essere approvato dal Congresso previo esame ed eventuali modifiche ivi proposte. Il bilancio previsionale dovrà essere redatto in forma sintetica per capitoli di spesa.

 

 

TITOLO VI - ORGANI DI GARANZIA

Art. 35)

(Il collegio dei sindaci revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre soci che vengono eletti dal Congresso e che durano in carica tre anni. Per l'elezione alla carica è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 percento dei votanti.

Contestualmente al conferimento del mandato al nuovo Collegio, il Presidente del Congresso indica l'ordine dei sostituti scelti tra i candidati non eletti, che abbiano raggiunto la percentuale richiesta, procedendo per ordine di preferenze ricevute.

La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l’elezione del Collegio affinché si svolga in una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio:

  • quando lo ritenga necessario
  • quando lo richiedano le norme statutarie
  • quando gli venga richiesto da almeno un componente del Collegio
  • quando lo richieda la Consulta

In riferimento ai punti c) e d) del presente articolo, il Presidente del Collegio dovrà fissare la data entro i successivi 15 giorni.

Le relazioni del Collegio dei Sindaci devono essere sottoscritte da tutti i componenti dello stesso, i quali potranno chiedere siano apposte note aggiuntive sottoscritte singolarmente. Alle riunioni del Collegio in cui è previsto l’esame di documentazioni contabili dovrà essere presente il Presidente dell'Associazione e/o un consulente da lui delegato. Copia di tali relazioni dovrà essere esposta in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla realizzazione delle stesse.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più sindaci viene convocata una riunione della Consulta che ratificherà il subentro del o dei sostituti, che dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio. Nel caso fosse impossibile sostituire uno o più componenti del Collegio dei Sindaci revisori, la Consulta a maggioranza dei due terzi dei componenti provvederà ad eleggere i sostituti.

In caso di sostituzione di uno o più sindaci, il Collegio dovrà rieleggere il proprio presidente.

Art. 36)

(Compiti del Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è delegato dal Congresso al controllo della correttezza nella tenuta delle scritture contabili, alla rispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili, alla documentazione comprovante i movimenti economici secondo quanto indicato dallo Statuto e/o dal regolamento. A seguito di ciò redige una relazione da allegare al Bilancio consuntivo presentato al Congresso che riferisca sull’autenticità e la correttezza delle scritture contabili. Ai componenti del Collegio è garantito l’accesso a qualsiasi documento contabile, amministrativo e finanziario alla presenza del Presidente e/o di un consulente da lui delegato, e rispondono al Congresso per quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento al bilancio.

Art. 37)

(Revoca del mandato di Sindaco)

Il Collegio dei Sindaci Revisori può essere sfiduciato in toto o nominalmente prima del termine del mandato, da un Congresso convocato secondo le disposizioni dell’Art. 15) punti c) d), in tale Congresso deve essere prevista l’elezione dei sostituti.

Art. 38)

(Il Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre soci che vengono eletti dal Congresso convocato secondo le disposizioni dell’Art. 16) punto a) , con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e durano in carica tre anni.

Contestualmente al conferimento del mandato al nuovo Collegio, il Presidente del Congresso indica l'ordine dei sostituti scelti tra i candidati non eletti, che abbiano raggiunto la percentuale richiesta, procedendo per ordine di preferenze ricevute.

La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l’elezione del Collegio affinché si svolga in una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio quando lo richiedano le norme statutarie.

È compito del Collegio dei Provi Viri dirimere le controversie sorte tra soci e tra soci e organi del C.I.G. per ciò che concerne la violazione e/o l’interpretazione dello Statuto e del regolamento.

Nel caso siano coinvolti nella controversia uno o più componenti del Collegio dei Probi Viri o il Collegio stesso, la competenza è delegata al Collegio dei Garanti di Arcigay.

Ciascuna delle parti interessate può richiedere l'intervento dei Probi Viri facendone richiesta al Presidente del Collegio. Al Collegio può essere anche richiesto preventivamente di emettere pareri non vincolanti su argomenti generali e non riferiti a casi specifici.

Nel caso in cui, su richiesta di uno o più soci, il Collegio rilevi che i componenti del Consiglio e della Consulta provinciale, in merito alla stessa istanza disattendano quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà richiamare le parti al rispetto delle norme e nel caso ciò non avvenisse richiedere il commissariamento del Comitato alla Segreteria nazionale.

Le decisioni del Collegio dei Probi Viri devono essere deliberate alla presenza di tutti i componenti dello stesso. Le riunioni del Collegio si tengono a porte chiuse e vengono convocate dal Presidente del Collegio con invito personale agli altri componenti da far pervenire con un preavviso di almeno 7 giorni. Il Collegio ha l’obbligo di convocare gli interessati per ascoltarne le ragioni prima di deliberare e le delibere devono essere motivate e redatte in forma scritta e inviate alle parti e al Presidente del Comitato.

Ogni responso deve essere comunicato entro e non oltre i trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Collegio. Qualora tale delibera riguardi il Comitato o i suoi organi, una copia del responso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla sua realizzazione.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più p robi viri viene convocata una riunione della Consulta che ratificherà il subentro del o dei sostituti, che dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

In caso di sostituzione di uno o più componenti , il Collegio dovrà rieleggere il proprio presidente.

In caso non sia possibile l’elezione del Collegio dei Probi Viri, e/o il reintegro dei componenti ogni istanza viene demandata al Collegio dei Garanti di Arcigay.

Art. 39)

(Incompatibilità)

La carica di Probo viro è incompatibile con quella di

    • Sindaco revisore
    • Presidente
    • Vicepresidente
    • Tesoriere
    • Delegato del congresso alla Consulta
    • Coordinatore di Sezione
    • Presidente o componente del Collegio dei Garanti di Arcigay.

 

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di:

  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Tesoriere fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 27)
  • Probo viro
  • Delegato del congresso alla consulta
  • Coordinatore di Sezione.
  • Incaricato o delegato alla gestione economico-finanziaria

 

 

TITOLO VII - Norme finali

Art. 40)

(Modifiche allo Statuto)

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte da qualsiasi socio e devono essere dichiarate congruenti con l'intero testo dello Statuto dal Collegio dei Probi Viri, e in seguito approvate a maggioranza dal Congresso.

La Consulta, in collaborazione con il Collegio dei Probi Viri, ha facoltà di apportare modifiche allo Statuto, che siano richieste da disposizioni di legge o da organismi istituzionali.

Le modifiche allo Statuto vengono approvate a maggioranza di voti validi espressi escludendo quindi le astensioni.

Le modifiche allo Statuto andranno inviate al Collegio dei Garanti di Arcigay secondo quanto stabilito dallo Statuto nazionale di Arcigay.

Art. 41)

(Quanto non previsto)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto nazionale di Arcigay e, per quanto non previsto da quest’ultimo, le disposizioni di Legge.

Art. 42)

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso con i 3/4 dei presenti, tale scioglimento dovrà essere confermato da un secondo Congresso convocato non prima dei 30 e non oltre i successivi 60 giorni. Lo scioglimento dell’Organizzazione potrà avvenire anche a seguito di quanto riportato all’Art. 23). Il Congresso provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, fermo restando che, non avendo scopo di lucro, la devoluzione del patrimonio sociale dovrà essere disposta esclusivamente a favore di Enti o Associazioni culturali, assistenziali, benefiche o sportive senza finalità di lucro, nonché a Onlus.

Il provvedimento di commissariamento da parte della Segreteria nazionale di Arcigay, interrompe il processo di scioglimento dell'Associazione.

Art. 43)

(Norme abrogate)

Il presente Statuto annulla e sostituisce i precedenti.

Tutte le norme vigenti alla data di approvazione del presente Statuto e non conformi con lo stesso sono abrogate.

 

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 44)

(Mandato provvisorio)

Il mandato dei componenti della Consulta eletti dal Congresso fondativo del Comitato provinciale, terminerà in corrispondenza del Congresso di cui all'Art. 16) punto a) che si svolgerà nell'anno 2007.

Il mandato dei componenti del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Sindaci Revisori eletti dal Congresso fondativo del Comitato provinciale, terminerà in corrispondenza del Congresso di cui all'Art. 16) punto a) che si svolgerà nell'anno 2008.

 

Ciò in Milano, lì 14/05/2006 .

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge 266 del 11.08.1991

 



IL NOSTRO IMPEGNO
La discriminazione
Lotta contro l'Aids
SOTTOTIRO
L'omosessualità
Omosessuali e nazismo
L'omofobia cattolica
La nostra bandiera
I delitti gay
IN VETRINA
Novità in videoteca
Novità in biblioteca
CARTELLONE
Agenda Milano
Milano glbt












ANELLO SITI DI CULTURA GAY
cultura gay omosofia
enrico oliari gay roma
braibanti daniela danna
franc. gnerre giov. dall'orto
rainbow nation asher colombo
pasq. quaranta fond. s. penna

Il C.I.G. Comitato Provinciale Arcigay Milano è una associazione di volontariato ONLUS.
La Segreteria del Centro è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00
Via Bezzecca 3, 20135 Milano. Tel. 0254122225 - Fax 0254122226 - e-mail: info@arcigaymilano.org
E' consentita la riproduzione del materiale originale del sito, purchè ne venga citata la fonte
PER BUGS, SUGGERIMENTI, CORREZIONI O COLLABORAZIONI SCRIVI AL WEBMASTER